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14-01-2016
Toscana, Linee guida controlli impianti termici
La Regione Toscana. con la delibera della Giunta n. 1228 del 15
dicembre 2015, ha emanato le "Linee guida regionali di
attuazione dell’articolo 17 del decreto del presidente della giunta
regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23
sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in
materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli
impianti termici)".
Le linee guida sono state adottate al fine di dotare l'intero territorio
toscano nonché l’ente Regione di un essenziale riferimento
per lo svolgimento delle attività pubbliche di controllo degli
impianti termici civili.
L’adozione delle linee guida è stata infatti prevista dall’articolo 17
del Regolamento 25/R/2015 come punto di riferimento per le
attività di responsabili di impianto, manutentori e autorità competenti.
Il citato articolo 17 riporta i contenuti obbligatori
delle Linee guida che riguardano:
- le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro
del responsabile di impianto;
- le indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e
manutenzione;
- le ulteriori indicazioni operative per la corretta gestione
degli impianti per il responsabile di impianto, terzo responsabile,
manutentore e conduttore dell'impianto termico;
- le modalità per le comunicazioni delle autorità competenti ai
responsabili di impianto;
- gli indirizzi operativi per lo svolgimento dell'attività
dell'ispettore in loco;
- l’individuazione di possibili casi di difformità e parziali
incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento;
- le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento
dell'impianto alle prescrizioni del manutentore.
Tali contenuti sono stati accorpati nel documento in
oggetto in macrocategorie, alle quali è dedicato uno
specifico capitolo:
- controlli e manutenzione degli impianti termici;
- modalità per la compilazione e trasmissione dei rapporti di
efficienza energetica;
- accertamento, ispezione e sanzionamento degli impianti termici;
- modalità e modelli per le comunicazioni fra soggetti e autorità
competenti.
Sono sottoposti ad ispezione gli impianti termici di
climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10
kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale maggiore di 12 kW. Le linee guida definiscono le
tempistiche con cui devono avvenire le ispezioni, a tappeto o a
campione, sul funzionamento degli impianti e i controlli di efficienza
energetica: la programmazione delle ispezioni deve privilegiare la relativa
stagione termica e deve essere data priorità agli impianti
presunti non conformi e non autocertificati, che devono essere tutti
controllati.