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24-05-2016
Piemonte, approvato Piano di ispezione ambientale installazioni AIA
La Regione Piemonte, con delibera della Giunta n. 44-3272 del 9
maggio 2016, ha approvato il "Piano di ispezione ambientale
presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai
sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter".
Il Piano è predisposto in considerazione dei seguenti
elementi:
- analisi generale dei principali problemi ambientali
pertinenti;
- identificazione della zona geografica coperta dal piano
d'ispezione;
- registro delle installazioni coperte dal piano;
- le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni
ambientali ordinarie;
- le procedure per le ispezioni straordinarie (effettuate per
indagare nel piu' breve tempo possibile e, se necessario, prima del
rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le
denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in
materia ambientale);
- le disposizioni – ove previsto - riguardanti la cooperazione
tra le varie autorità d'ispezione.
Il Piano prevede inoltre indicazioni generali per lo
svolgimento delle ispezioni, che
consistono in ordinarie e straordinarie.
Le frequenze delle ispezioni ordinarie sono determinate
sulla base dei risultati del modello di valutazione del rischio
ambientale denominato “Sistema per il supporto alla
programmazione dei controlli (SSPC)”. Tale sistema è basato
sull’identificazione di parametri (o variabili) assegnati ad ogni
stabilimento e raggruppati in insiemi logici: da un lato l’insieme dei
parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso
a sua volta in potenziale e reale, e dall’altro l’insieme
dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.
In base al modello SSPC, ad ogni azienda è attribuito un indice
di rischio compreso tra i valori 1 (rischio basso) e 10 (rischio
alto), che permetterà di formare la graduatoria delle
aziende che costituisce la base per la programmazione dei controlli ordinari
previsti dalla normativa.
Le ispezioni straordinarie sono invece previste in caso
di:
- accadimento o segnalazioni documentate di incidenti o eventi
di rilevanza ambientale
- necessità di verifica conseguente gli esiti delle attività di
controllo a carico delle aziende (verifiche strumentali, autocontrolli,
sistemi di monitoraggio alle emissioni, messa a regime di impianti, ...)
- necessità di verifica dell’adozione, da parte del gestore,
delle misure prescritte a seguito del controllo ordinario
- installazioni che determinano (ad esempio in relazione alla
quantità di sostanze pericolose detenute e alla loro classificazione
specifica o a particolari sensibilità territoriali e ambientali) un
rischio ambientale reale o potenziale non esaustivamente contemplati dal
modello SSPC.
- installazioni su cui sono previsti controlli con frequenze
disposte dalla normativa di settore (es. discariche/depuratori civili
con recupero rifiuti).