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	07-11-2016
	Emilia-Romagna - Prestazione energetica degli edifici, modifiche alla 
	disciplina sui requisiti minimi
	La Regione Emilia-Romagna, con delibera della Giunta n. 1715 del 
	24 ottobre 2016,  ha approvato "Modifiche all'"Atto di 
	coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di 
	prestazione energetica degli edifici" di cui alla deliberazione di Giunta 
	regionale n. 967 del 20 luglio 2015".
		Le modifiche più importanti contenute nella delibera, 
		pubblicata sul
		Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 329 del 3 novembre 
		2016, riguardano alcune definizioni (per esempio "edificio ad 
		energia quasi zero", “rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento”, 
		“superficie utile energetica”); la metodologia per la determinazione 
		della quantità di energia da fonti rinnovabili per le pompe di calore; 
		l’integrazione da Fonti energetiche rinnovabili (Fer) nel caso di 
		interventi di nuova installazione di impianti termici o di 
		ristrutturazione degli stessi in edifici esistenti; l’adozione di 
		sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
		La introduzione di alcune di tali modifiche è stata resa necessaria 
		dall'evoluzione della legislazione sovraordinata e della normativa 
		tecnica; altre modifiche sono invece funzionali alla migliore 
		interpretazione applicativa dei requisiti, altre ancora apportano 
		correzioni a precedenti refusi.
		I requisiti per gli edifici a energia quasi zero, in 
		particolare gli obblighi di dotazione Fer, sono stati allineati con la 
		normativa nazionale, sottolineando il fatto che le nuove costruzioni 
		dovranno conformarsi a partire dal 1 gennaio 2017 per gli edifici 
		occupati da pubbliche amministrazioni e dal 1 gennaio 2019 per tutti gli 
		altri edifici, anticipando di due anni le corrispondenti previsioni 
		nazionali.
		La superficie utile energetica è stata modificata in armonia 
		con quanto riportato sia nel Decreto del 22 novembre 2012 che nella 
		normativa tecnica UNI/TS 11300-5/2016, nella quale è indicato il metodo 
		di calcolo per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili 
		per ogni servizio energetico dell’edificio servito da uno o più impianti 
		tecnologici, comprese le pompe di calore: è stato quindi possibile 
		eliminare il criterio di calcolo adottato in precedenza, in assenza di 
		riferimenti utili.
		Nel caso di installazione di sistemi per la contabilizzazione del 
		calore è stato inserita, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
		141/2016, la possibilità di ricorrere a metodi alternativi per la 
		suddivisione degli importi volontari e involontari nel caso in cui la 
		normativa tecnica UNI 10200 non sia applicabile.
	
	Fonte: Regione Emilia-Romagna