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	30-09-2015
	Piemonte, Disposizioni in materia di attestazione della prestazione 
	energetica
	La Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale 21 
	settembre 2015, n. 14-2119, ha approvato le "Disposizioni in materia di 
	attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del 
	d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 
	2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 
	giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 
	edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 
	3/2015".
	Con il provvedimento, in vigore dal 1° ottobre 2015, il Piemonte uniforma 
	le disposizioni regionali sulla certificazione energetica alla disciplina 
	nazionale, dato atto che la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 2 
	del Dm 26 giugno 2015 che definisce le "Linee guida nazionali per 
	l’attestazione della prestazione energetica degli edifici", rientra tra 
	le regioni in cui le disposizioni dello stesso risultano “direttamente 
	operative”.
	Il provvedimento, in attuazione del d.lgs. 192/2005 in materia di 
	rendimento energetico nell’edilizia, del DPR 75/2013 diretto a disciplinare 
	i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e 
	l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la 
	certificazione energetica degli edifici, del DM 26 giugno 2015 “Adeguamento 
	del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee 
	guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e degli 
	articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015, 
	disciplina:
	
		- l’adozione di un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al 
		rilascio dell'attestato di prestazione energetica ai sensi dell’art. 4 
		comma 2 lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i.;
 
		- le modalità di svolgimento del corso di formazione e aggiornamento 
		ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera c) del DPR 75/2013 e s.m.i.;
 
		- le modalità per l’accertamento della correttezza e qualità dei 
		servizi di certificazione ai sensi ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera 
		e) e dell’art. 5 del DPR 75/2013 e s.m.i.;
 
		-  il Sistema Informativo regionale per la Prestazione Energetica 
		degli Edifici (di seguito denominato SIPEE) utile anche al fine di 
		monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in 
		termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini ai 
		sensi dell’art. 4 comma 2 lettera d) del DPR 75/2013 e s.m.i.
 
	
	Certificatori della prestazione energetica degli edifici
		Per essere abilitati all’attività di attestazione della prestazione 
	energetica degli edifici, oltre al possesso dei requisiti 
	previsti dal Dpr 75/2013, bisogna essere iscritti nell'"Elenco regionale dei soggetti 
	abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica”. I  tecnici, 
		inoltre 
	devono essere abilitati, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite 
	dalla legislazione vigente, all'esercizio della professione relativa alla 
	progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici ed essere 
	iscritti al relativo ordine o collegio professionale, ove esistente.
	Attestato di prestazione energetica
	L’attestazione di prestazione energetica deve essere richiesta, a spese del 
	costruttore,  proprietario o detentore dell’immobile, ad un soggetto 
	inserito nell’Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati.