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11-05-2015
Marche, approvata nuova disciplina impianti termici civili
La Regione Marche, con la Legge regionale n. 19 del 20 aprile
2015, ha approvato le "Norme in materia di esercizio e
controllo degli impianti termici degli edifici".
La legge, in attuazione del D.lgs. 192/2005 e D.P.R. 74/2013,
disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e
privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e
promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici
stessi.
E' compito del responsabile dell'impianto (occupante, a
qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati
amministrati in condominio) - che può delegarli ad un terzo - l’esercizio,
la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, nonché
il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica.
Gli accertamenti e le ispezioni degli
impianti termici sono di competenza dei Comuni con più di
40.000 abitanti, come risultanti dal censimento della popolazione dell’anno
2011, e delle Province per la restante parte del territorio.
In merito alle ispezioni, la legge prevede che siano
programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
- rilievo di criticità emerso nel corso della fase di
accertamento;
- mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di
efficienza energetica;
- rapporto di controllo di efficienza energetica privo del segno
identificativo;
- mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di
avvenuta manutenzione;
- ordine e cadenze previsti nell’Allegato 4, in funzione della potenza
e della tipologia degli impianti.
Le ispezioni, che devono iniziare dagli impianti con età
superiore a quindici anni, deve essere annunciata al
responsabile dell’impianto a cura del soggetto esecutore, con almeno
quindici giorni d’anticipo, con cartolina di avviso, posta
elettronica, altre forme di preavviso che comunque garantiscano l’utente e
non rechino eccessivi disagi.
Presso la struttura organizzativa regionale, è istituito il
Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, che
assegna un codice univoco (codice catasto) a ogni impianto termico
registrato. Nelle more della sua costituzione, tutti i
documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono
essere inviati all’autorità competente nelle forme e modalità da
quest’ultima stabilite.