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	11-05-2015
	Marche, approvata nuova disciplina impianti termici civili
	La Regione Marche, con la Legge regionale n. 19 del 20 aprile 
	2015, ha approvato le "Norme in materia di esercizio e 
	controllo degli impianti termici degli edifici".
	La legge, in attuazione del D.lgs. 192/2005 e D.P.R. 74/2013, 
	disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, 
	manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e 
	privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e 
	promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici 
	stessi.
	E' compito del responsabile dell'impianto (occupante, a 
	qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; 
	proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; 
	amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati 
	amministrati in condominio) - che può delegarli ad un terzo - l’esercizio, 
	la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, nonché 
	il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica.
	Gli accertamenti e le ispezioni degli 
	impianti termici sono di competenza dei Comuni con più di 
	40.000 abitanti, come risultanti dal censimento della popolazione dell’anno 
	2011, e delle Province per la restante parte del territorio.
	In merito alle ispezioni, la legge prevede che siano 
	programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
	
		-  rilievo di criticità emerso nel corso della fase di 
		accertamento;
 
		-  mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di 
		efficienza energetica;
 
		-  rapporto di controllo di efficienza energetica privo del segno 
		identificativo;
 
		-  mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di 
		avvenuta manutenzione;
 
		- ordine e cadenze previsti nell’Allegato 4, in funzione della potenza 
		e della tipologia degli impianti.
 
	
	Le ispezioni, che devono iniziare dagli impianti con età 
	superiore a quindici anni, deve essere annunciata al 
	responsabile dell’impianto a cura del soggetto esecutore, con almeno 
	quindici giorni d’anticipo, con cartolina di avviso, posta 
	elettronica, altre forme di preavviso che comunque garantiscano l’utente e 
	non rechino eccessivi disagi.
	Presso la struttura organizzativa regionale, è istituito il 
	Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, che 
	assegna un codice univoco (codice catasto) a ogni impianto termico 
	registrato. Nelle more della sua costituzione, tutti i 
	documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono 
	essere inviati all’autorità competente nelle forme e modalità da 
	quest’ultima stabilite.