News / Dalle Regioni / Lombardia
	20-02-2015
	Lombardia, piano di ispezione ambientale presso installazioni IPPC
	La Regione Lombardia, con delibera della Giunta del 18 febbraio 
	2015, ha definito le metodologie per la 
	predisposizione e approvazione, ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell’art. 
	29-decies del d.lgs. 152/06, del piano d’ispezione ambientale 
	presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata 
	ambientale (A.I.A.) collocate in Regione.
	L'articolo 29-decies, comma 11-bis, del d.lgs. 152/06, 
	stabilisce che le attività ispettive ordinarie e straordinarie 
	presso le installazioni soggette ad A.I.A. siano definite a livello 
	regionale in un piano d’ispezione ambientale e, sulla base delle 
	procedure di cui al suddetto piano d’ispezione, il comma 11-ter, 
	stesso articolo, stabilisce che  siano definiti i programmi 
	per le ispezioni ambientali ordinarie nei quali la frequenza delle visite in 
	loco per ciascuna installazione soggetta ad A.I.A. deve essere determinata 
	sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali della 
	installazione medesima.
	In considerazione di ciò, la Regione ha approvato il documento, 
	in allegato, che descrive e illustra i presupposti metodologici del 
	Piano d’ispezione ambientale della Regione Lombardia da predisporsi 
	in conformità ai requisiti di cui all’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, 
	del D.Lgs. 152/06 ai fini della programmazione delle attività ispettive 
	ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione 
	Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti sul territorio della Regione 
	Lombardia.
	In particolare, vengono delineati gli elementi 
	considerati nella predisposizione del Piano e le modalità di 
	valutazione degli stessi al fine di individuare “l’indice di 
	rischio” delle installazioni in relazione al loro impatto ambientale e 
	conseguentemente definire la frequenza dei controlli. 
	L’ispezione straordinaria è attivata dall’Autorità 
	Competente (Provincia) o direttamente da ARPA Lombardia, che ne informa 
	l’Autorità Competente, in caso di:
	
		- segnalazioni documentate di incidenti o problemi ambientali;
 
		- supervisione di talune attività di auto controllo delle 
		aziende (ad esempio verifiche strumentali dei sistemi di monitoraggio 
		alle emissioni per inceneritori di rifiuti urbani; messa a regime di 
		impianti)
 
		- verifica che il gestore abbia adottato le misure prescritte a 
		seguito del controllo ordinario.
 
	
	L’ispezione straordinaria, stante le sue caratteristiche, di norma non 
	prevede la comunicazione di avvio della visita ispettiva.