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20-02-2015
Lombardia, piano di ispezione ambientale presso installazioni IPPC
La Regione Lombardia, con delibera della Giunta del 18 febbraio
2015, ha definito le metodologie per la
predisposizione e approvazione, ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell’art.
29-decies del d.lgs. 152/06, del piano d’ispezione ambientale
presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata
ambientale (A.I.A.) collocate in Regione.
L'articolo 29-decies, comma 11-bis, del d.lgs. 152/06,
stabilisce che le attività ispettive ordinarie e straordinarie
presso le installazioni soggette ad A.I.A. siano definite a livello
regionale in un piano d’ispezione ambientale e, sulla base delle
procedure di cui al suddetto piano d’ispezione, il comma 11-ter,
stesso articolo, stabilisce che siano definiti i programmi
per le ispezioni ambientali ordinarie nei quali la frequenza delle visite in
loco per ciascuna installazione soggetta ad A.I.A. deve essere determinata
sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali della
installazione medesima.
In considerazione di ciò, la Regione ha approvato il documento,
in allegato, che descrive e illustra i presupposti metodologici del
Piano d’ispezione ambientale della Regione Lombardia da predisporsi
in conformità ai requisiti di cui all’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter,
del D.Lgs. 152/06 ai fini della programmazione delle attività ispettive
ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti sul territorio della Regione
Lombardia.
In particolare, vengono delineati gli elementi
considerati nella predisposizione del Piano e le modalità di
valutazione degli stessi al fine di individuare “l’indice di
rischio” delle installazioni in relazione al loro impatto ambientale e
conseguentemente definire la frequenza dei controlli.
L’ispezione straordinaria è attivata dall’Autorità
Competente (Provincia) o direttamente da ARPA Lombardia, che ne informa
l’Autorità Competente, in caso di:
- segnalazioni documentate di incidenti o problemi ambientali;
- supervisione di talune attività di auto controllo delle
aziende (ad esempio verifiche strumentali dei sistemi di monitoraggio
alle emissioni per inceneritori di rifiuti urbani; messa a regime di
impianti)
- verifica che il gestore abbia adottato le misure prescritte a
seguito del controllo ordinario.
L’ispezione straordinaria, stante le sue caratteristiche, di norma non
prevede la comunicazione di avvio della visita ispettiva.