News / Dalle Regioni / Veneto
	05-09-2014
	Veneto, primi indirizzi applicativi per le nuove installazioni soggette 
	ad AIA
	Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22 luglio 2014 
	recante “D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 
	2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione 
	integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi”, la Regione 
	Veneto ha definito le modalità di presentazione della domanda di AIA per le 
	nuove installazioni, in virtù delle modifiche apportate al d.lgs. 152/2006 
	dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
	Il D.lgs. n. 46/2014 ha tra l'altro sostituito l'allegato VIII alla parte II 
	del D.lgs. n. 152/2006, introducendo nuove tipologie progettuali, che 
	ridefinisce col termine di "installazioni" e modificandone altre già 
	previste dalla previgente disciplina.
		Alla luce di tali modifiche e in attesa di una revisione della 
		disciplina regionale in materia, sono stati adottati i seguenti 
		indirizzi volti a precisare quale sia l'autorità competente al 
		rilascio dell'A.I.A.:
		
			-  per le installazioni già presenti nell'allegato VIII che 
			non hanno subito modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del 
			D.lgs. n. 46/2014 e per quelle che hanno subito modifiche a seguito 
			dell'entrata in vigore del sopra citato decreto, viene confermata la 
			ripartizione di competenze prevista dalla L.R. n. 33/1985, art. 
			5bis;
 
			- per le installazioni inserite ex novo nell'allegato VIII dal 
			D.lgs. n. 46/2014 (punti 6.10 e 6.11), l'autorità competente è 
			individuata nella Regione;
 
			- per le installazioni di gestione dei rifiuti (punto 5 
			dell'allegato VIII), in prima applicazione viene mantenuta la 
			ripartizione prevista dall'art. 5
			
			bis, della L.R. n. 33/1985, essendo un caso particolare di 
			quanto già indicato al precedente punto a);
 
			- per le installazioni in precedenza non assoggettate ad AIA e 
			riconducibili alle attività di gestione rifiuti, resta ferma la 
			ripartizione di competenza prevista dagli art. 4 e 6, della L.R. 
			3/2000, in quanto riconfermata dall'art. 18, della L.R. 20/2007; 
			pertanto, per tali installazioni è competente al rilascio 
			dell'A.I.A. la medesima autorità competente al rilascio delle 
			autorizzazioni di cui alla L.R. 3/2000.
 
		
		In relazione alle "installazioni esistenti" che sono rientrate 
		nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di "Autorizzazione 
		Integrata Ambientale" per effetto delle nuove previsioni del D.lgs. 
		n. 46/2014, l'art 29 comma 2 di tale decreto prevede che deve essere 
		presentata domanda di AIA entro il 7 settembre 2014. La 
		domanda si intende correttamente presentata se redatta 
		sulla base della modulistica approvata dalla D.G.R. 20 marzo 2007, n. 
		668, compilata nelle seguenti parti: scheda A, punti A1, A2, A3, A6, A8, 
		A9.
		Qualora la domanda venga presentata entro il termine indicato e secondo 
	le modalità sopraccitate, gli impianti potranno, come previsto ai sensi 
	dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 46/2014, continuare l'esercizio sulla 
	base delle autorizzazioni previgenti nelle more del rilascio dell'A.I.A.