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05-09-2014
Veneto, primi indirizzi applicativi per le nuove installazioni soggette
ad AIA
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22 luglio 2014
recante “D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi”, la Regione
Veneto ha definito le modalità di presentazione della domanda di AIA per le
nuove installazioni, in virtù delle modifiche apportate al d.lgs. 152/2006
dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
Il D.lgs. n. 46/2014 ha tra l'altro sostituito l'allegato VIII alla parte II
del D.lgs. n. 152/2006, introducendo nuove tipologie progettuali, che
ridefinisce col termine di "installazioni" e modificandone altre già
previste dalla previgente disciplina.
Alla luce di tali modifiche e in attesa di una revisione della
disciplina regionale in materia, sono stati adottati i seguenti
indirizzi volti a precisare quale sia l'autorità competente al
rilascio dell'A.I.A.:
- per le installazioni già presenti nell'allegato VIII che
non hanno subito modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del
D.lgs. n. 46/2014 e per quelle che hanno subito modifiche a seguito
dell'entrata in vigore del sopra citato decreto, viene confermata la
ripartizione di competenze prevista dalla L.R. n. 33/1985, art.
5bis;
- per le installazioni inserite ex novo nell'allegato VIII dal
D.lgs. n. 46/2014 (punti 6.10 e 6.11), l'autorità competente è
individuata nella Regione;
- per le installazioni di gestione dei rifiuti (punto 5
dell'allegato VIII), in prima applicazione viene mantenuta la
ripartizione prevista dall'art. 5
bis, della L.R. n. 33/1985, essendo un caso particolare di
quanto già indicato al precedente punto a);
- per le installazioni in precedenza non assoggettate ad AIA e
riconducibili alle attività di gestione rifiuti, resta ferma la
ripartizione di competenza prevista dagli art. 4 e 6, della L.R.
3/2000, in quanto riconfermata dall'art. 18, della L.R. 20/2007;
pertanto, per tali installazioni è competente al rilascio
dell'A.I.A. la medesima autorità competente al rilascio delle
autorizzazioni di cui alla L.R. 3/2000.
In relazione alle "installazioni esistenti" che sono rientrate
nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di "Autorizzazione
Integrata Ambientale" per effetto delle nuove previsioni del D.lgs.
n. 46/2014, l'art 29 comma 2 di tale decreto prevede che deve essere
presentata domanda di AIA entro il 7 settembre 2014. La
domanda si intende correttamente presentata se redatta
sulla base della modulistica approvata dalla D.G.R. 20 marzo 2007, n.
668, compilata nelle seguenti parti: scheda A, punti A1, A2, A3, A6, A8,
A9.
Qualora la domanda venga presentata entro il termine indicato e secondo
le modalità sopraccitate, gli impianti potranno, come previsto ai sensi
dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 46/2014, continuare l'esercizio sulla
base delle autorizzazioni previgenti nelle more del rilascio dell'A.I.A.