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18-11-2014
Toscana, modificata disciplina tutela inquinamento acque
La Regione Toscana, con Decreto del Presidente della Giunta 11
novembre 2014, n. 66/R, ha approvato le "Modifiche al
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8
settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31
maggio 2006, n. 20 “Norme perla tutela delle acque dall’inquinamento”)",
riguardanti gli allevamenti ovini e le
utilizzazioni agronomiche.
In particolare, il provvedimento al fine di chiarire
alcuni dubbi interpretativi sorti nel periodo di attuazione del regolamento
e dare maggiore coerenza interna al provvedimento, prevede alcune modifiche
al vigente regolamento, tra cui;
- introdotte specifiche disposizioni per lo stoccaggio dei
materiali inerenti, in particolare, la platea, al fine di tener
conto delle caratteristiche e delle esigenze degli allevamenti ovini con
produzione di azoto al campo inferiore a 3000 chilogrammi l’anno in zone
non vulnerabili e 600 chilogrammi in zone vulnerabili da nitrati;
- stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle
comunicazioni, inerenti l'utilizzazione agronomica,
nel caso in cui i gestori degli impianti optino di non avvalersi
dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), prevedendo che la
comunicazione sia presentata allo sportello unico delle attività
produttive (SUAP), ex decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);
- prevede la durata dell’eventuale
comunicazione di utilizzazione agronomica e riallinea il
regolamento regionale alle disposizioni del decreto ministeriale 7
aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina
regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento),
che permette la possibilità di inviare la comunicazione per l’utilizzo
degli effluenti zootecnici al comune con scadenza temporale fino a un
massimo di cinque anni, innalzando l’attuale termine, però solo qualora
i contenuti della comunicazione non subiscano modifiche sostanziali.