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24-11-2014
Toscana, approvata nuova legge sul governo del territorio
La Regione Toscana ha approvato con la Legge regionale 10
novembre 2014, n. 65 recante "Norme per il governo del
territorio".
La legge, come recita l'art. 1, detta le norme per il governo del
territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile
delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte
anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e
la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e
l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento del bene stesso, nel
rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle
generazioni presenti e future.
La legge è composta da 256 articoli e 2 allegati suddivisi in nove
titoli:
- Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Titolo II - NORME PROCEDURALI PER LA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI
GOVERNO DEL TERRITORIO
- Titolo III - GLI ISTITUTI DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
- Titolo IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO E LA
QUALITÀ DEL TERRITORIO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTI REGIONALI
- Titolo V - ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
- Titolo VI - DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
- Titolo VII - CONTRIBUTI E SANZIONI. UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI
URBANISTICI ED EDILIZI
- Titolo VIII - NORME PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE
- Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. MODIFICHE E
ABROGAZIONI. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Come si legge nel preambolo, la legge intende soddisfare le
necessità tra l'altro di:
- rendere effettivo il principio per il quale nuovi
impegni di suolo sono ammessi solo se non sussistono possibilità di
riuso degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti con
l’introduzione di meccanismi codificati volti a contrastare il
consumo di nuovo suolo;
- definire in modo puntuale il territorio urbanizzato, differenziando
le procedure per intervenire all’interno dello stesso da quelle per la
trasformazione in aree esterne, con particolare riferimento alla
salvaguardia del territorio rurale e al fine di promuovere il
riuso e la riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse;
- introdurre nuovi elementi per favorire la partecipazione dei
cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio
secondo criteri di trasparenza e celerità di procedure;
- assegnare un ruolo più significativo dell’attività agricola
riconosciuta come attività economico-produttiva, nella funzione di
rispetto e valorizzazione dell’ambiente accompagnate dalla contemporanea
previsione di procedure semplificate;
- porre una particolare attenzione alla tutela paesaggistica
nel rispetto dei principi generali del d.lgs. 42/2004 specificando le
valenze del piano di indirizzo territoriale (PIT) come piano
paesaggistico;
- introdurre alcune procedure semplificate per l’adozione di
varianti agli strumenti urbanistici relativi al territorio
urbanizzato, nonché tempi certi per la loro approvazione anche
attraverso la riduzione dei tempi previsti per alcune procedure
amministrative mantenendo un’ottica di sostenibilità di lungo periodo e
di prospettiva territoriale più ampia;
- introdurre l’istituto della perequazione
territoriale finalizzata a ridistribuire e compensare i vantaggi e gli
oneri di natura territoriale e ambientale derivanti dalla scelte di
pianificazione nei casi in cui si ricorre alla conferenza di
copianificazione con l’impegno di suolo non edificato all’esterno del
perimetro del territorio urbanizzato;
- introdurre nell’ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a
quanto previsto dal d.l. 83/2012 convertito dalla l. 134/2012 in materia
di attività edilizia libera;
- introdurre nell’ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a
quanto previsto dal d.l. 69/2013 convertito dalla l. 98/2013, in materia
di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione senza
rispetto della sagoma, di procedimento per il rilascio del
permesso di costruire, di segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), di agibilità parziale;
- introdurre nell’ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a
quanto previsto dal d.l. 133/2014 con particolare riguardo alle
procedure di semplificazione in materia edilizia;
- prevedere disposizioni volte a razionalizzare il patrimonio
edilizio esistente e la rigenerazione delle aree urbane
degradate anche attraverso misure incentivanti;
- incentivare la permanenza delle attività produttive nel
territorio regionale ovvero il loro ordinato sviluppo,
consentendo ai comuni, in presenza delle garanzie inerenti la tutela
della salute umana, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la dotazione
degli standard, l’ampliamento degli edifici e degli insediamenti
industriali, artigianali e comunque produttivi anche in deroga alle
distanze stabilite dall’articolo 9 del d.m. 144/1968, n. 1444.
- disciplinare l’intervento sostitutivo della Regione
nei casi in cui il comune non proceda alla demolizione di opere abusive
e l’opportunità di disciplinare il procedimento di annullamento del
titolo edilizio da parte della Regione;
- riformulare gli istituti dell’edilizia al fine di
operare chiarezza terminologica e completezza della trattazione in
sintonia con il d.p.r. 380/2001.
Sono abrogate diverse disposizioni, tra cui la:
- legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio);
- legge regionale 26 gennaio 2005, n. 15 (Modifiche alla legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”.
Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 “Disciplina
dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”).