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	24-11-2014
	Toscana, approvata nuova legge sul governo del territorio
	La Regione Toscana ha approvato con la Legge regionale 10 
	novembre 2014, n. 65 recante "Norme per il governo del 
	territorio".
	La legge, come recita l'art. 1, detta le norme per il governo del 
	territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile 
	delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte 
	anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e 
	la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e 
	l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento del bene stesso, nel 
	rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle 
	generazioni presenti e future.
	La legge è composta da 256 articoli e 2 allegati suddivisi in nove
	titoli:
	
		- Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
 
		- Titolo II - NORME PROCEDURALI PER LA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI 
		GOVERNO DEL TERRITORIO
 
		- Titolo III - GLI ISTITUTI DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
 
		- Titolo IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO E LA 
		QUALITÀ DEL TERRITORIO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTI REGIONALI
 
		- Titolo V - ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
 
		- Titolo VI - DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
 
		- Titolo VII - CONTRIBUTI E SANZIONI. UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI 
		URBANISTICI ED EDILIZI
 
		- Titolo VIII - NORME PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE
 
		- Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. MODIFICHE E 
		ABROGAZIONI. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
 
	
	Come si legge nel preambolo, la legge intende soddisfare le 
	necessità tra l'altro di:
	
		- rendere effettivo il principio per il quale nuovi 
		impegni di suolo sono ammessi solo se non sussistono possibilità di 
		riuso degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti con 
		l’introduzione di meccanismi codificati volti a contrastare il 
		consumo di nuovo suolo;
 
		- definire in modo puntuale il territorio urbanizzato, differenziando 
		le procedure per intervenire all’interno dello stesso da quelle per la 
		trasformazione in aree esterne, con particolare riferimento alla 
		salvaguardia del territorio rurale e al fine di promuovere il 
		riuso e la riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse;
 
		- introdurre nuovi elementi per favorire la partecipazione dei 
		cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio 
		secondo criteri di trasparenza e celerità di procedure;
 
		- assegnare un ruolo più significativo dell’attività agricola 
		riconosciuta come attività economico-produttiva, nella funzione di 
		rispetto e valorizzazione dell’ambiente accompagnate dalla contemporanea 
		previsione di procedure semplificate;
 
		- porre una particolare attenzione alla tutela paesaggistica 
		nel rispetto dei principi generali del d.lgs. 42/2004 specificando le 
		valenze del piano di indirizzo territoriale (PIT) come piano 
		paesaggistico;
 
		- introdurre alcune procedure semplificate per l’adozione di 
		varianti agli strumenti urbanistici relativi al territorio 
		urbanizzato, nonché tempi certi per la loro approvazione anche 
		attraverso la riduzione dei tempi previsti per alcune procedure 
		amministrative mantenendo un’ottica di sostenibilità di lungo periodo e 
		di prospettiva territoriale più ampia;
 
		- introdurre l’istituto della perequazione 
		territoriale finalizzata a ridistribuire e compensare i vantaggi e gli 
		oneri di natura territoriale e ambientale derivanti dalla scelte di 
		pianificazione nei casi in cui si ricorre alla conferenza di 
		copianificazione con l’impegno di suolo non edificato all’esterno del 
		perimetro del territorio urbanizzato;
 
		- introdurre nell’ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a 
		quanto previsto dal d.l. 83/2012 convertito dalla l. 134/2012 in materia 
		di attività edilizia libera;
 
		- introdurre nell’ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a 
		quanto previsto dal d.l. 69/2013 convertito dalla l. 98/2013, in materia 
		di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione senza 
		rispetto della sagoma, di procedimento per il rilascio del 
		permesso di costruire, di segnalazione certificata di inizio 
		attività (SCIA), di agibilità parziale;
 
		- introdurre nell’ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a 
		quanto previsto dal d.l. 133/2014 con particolare riguardo alle 
		procedure di semplificazione in materia edilizia;
 
		- prevedere disposizioni volte a razionalizzare il patrimonio 
		edilizio esistente e la rigenerazione delle aree urbane 
		degradate anche attraverso misure incentivanti;
 
		- incentivare la permanenza delle attività produttive nel 
		territorio regionale ovvero il loro ordinato sviluppo, 
		consentendo ai comuni, in presenza delle garanzie inerenti la tutela 
		della salute umana, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la dotazione 
		degli standard, l’ampliamento degli edifici e degli insediamenti 
		industriali, artigianali e comunque produttivi anche in deroga alle 
		distanze stabilite dall’articolo 9 del d.m. 144/1968, n. 1444.
 
		- disciplinare l’intervento sostitutivo della Regione 
		nei casi in cui il comune non proceda alla demolizione di opere abusive 
		e l’opportunità di disciplinare il procedimento di annullamento del 
		titolo edilizio da parte della Regione;
 
		- riformulare gli istituti dell’edilizia al fine di 
		operare chiarezza terminologica e completezza della trattazione in 
		sintonia con il d.p.r. 380/2001.
 
	
	Sono abrogate diverse disposizioni, tra cui la:
	
		- legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 
		territorio);
 
		- legge regionale 26 gennaio 2005, n. 15 (Modifiche alla legge 
		regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. 
		Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 “Disciplina 
		dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”).