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News / Dalle Regioni / Toscana

24-11-2014

Toscana, approvata nuova legge sul governo del territorio

La Regione Toscana ha approvato con la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 recante "Norme per il governo del territorio".

La legge, come recita l'art. 1, detta le norme per il governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

La legge è composta da 256 articoli e 2 allegati suddivisi in nove titoli:

  • Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
  • Titolo II - NORME PROCEDURALI PER LA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
  • Titolo III - GLI ISTITUTI DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
  • Titolo IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO E LA QUALITÀ DEL TERRITORIO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTI REGIONALI
  • Titolo V - ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
  • Titolo VI - DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
  • Titolo VII - CONTRIBUTI E SANZIONI. UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
  • Titolo VIII - NORME PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE
  • Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. MODIFICHE E ABROGAZIONI. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Come si legge nel preambolo, la legge intende soddisfare le necessità tra l'altro di:

  • rendere effettivo il principio per il quale nuovi impegni di suolo sono ammessi solo se non sussistono possibilità di riuso degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti con l’introduzione di meccanismi codificati volti a contrastare il consumo di nuovo suolo;
  • definire in modo puntuale il territorio urbanizzato, differenziando le procedure per intervenire all’interno dello stesso da quelle per la trasformazione in aree esterne, con particolare riferimento alla salvaguardia del territorio rurale e al fine di promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse;
  • introdurre nuovi elementi per favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio secondo criteri di trasparenza e celerità di procedure;
  • assegnare un ruolo più significativo dell’attività agricola riconosciuta come attività economico-produttiva, nella funzione di rispetto e valorizzazione dell’ambiente accompagnate dalla contemporanea previsione di procedure semplificate;
  • porre una particolare attenzione alla tutela paesaggistica nel rispetto dei principi generali del d.lgs. 42/2004 specificando le valenze del piano di indirizzo territoriale (PIT) come piano paesaggistico;
  • introdurre alcune procedure semplificate per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici relativi al territorio urbanizzato, nonché tempi certi per la loro approvazione anche attraverso la riduzione dei tempi previsti per alcune procedure amministrative mantenendo un’ottica di sostenibilità di lungo periodo e di prospettiva territoriale più ampia;
  • introdurre l’istituto della perequazione territoriale finalizzata a ridistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri di natura territoriale e ambientale derivanti dalla scelte di pianificazione nei casi in cui si ricorre alla conferenza di copianificazione con l’impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato;
  • introdurre nell’ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a quanto previsto dal d.l. 83/2012 convertito dalla l. 134/2012 in materia di attività edilizia libera;
  • introdurre nell’ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a quanto previsto dal d.l. 69/2013 convertito dalla l. 98/2013, in materia di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione senza rispetto della sagoma, di procedimento per il rilascio del permesso di costruire, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di agibilità parziale;
  • introdurre nell’ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a quanto previsto dal d.l. 133/2014 con particolare riguardo alle procedure di semplificazione in materia edilizia;
  • prevedere disposizioni volte a razionalizzare il patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione delle aree urbane degradate anche attraverso misure incentivanti;
  • incentivare la permanenza delle attività produttive nel territorio regionale ovvero il loro ordinato sviluppo, consentendo ai comuni, in presenza delle garanzie inerenti la tutela della salute umana, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la dotazione degli standard, l’ampliamento degli edifici e degli insediamenti industriali, artigianali e comunque produttivi anche in deroga alle distanze stabilite dall’articolo 9 del d.m. 144/1968, n. 1444.
  • disciplinare l’intervento sostitutivo della Regione nei casi in cui il comune non proceda alla demolizione di opere abusive e l’opportunità di disciplinare il procedimento di annullamento del titolo edilizio da parte della Regione;
  • riformulare gli istituti dell’edilizia al fine di operare chiarezza terminologica e completezza della trattazione in sintonia con il d.p.r. 380/2001.

Sono abrogate diverse disposizioni, tra cui la:

  1. legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
  2. legge regionale 26 gennaio 2005, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 “Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”).

 


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