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	24-11-2014
	Lombardia, controlli impianti trattamento acque reflue urbane
	La Regione Lombardia ha approvato il D.d.g. 7 
	novembre 2014 - n. 10356 recante "Modifica parziale 
	dell’allegato al d.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365 avente per oggetto “Modifica 
	parziale all’allegato alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n. IX/4621 di approvazione 
	della “Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di 
	trattamento delle acque reflue urbane””.
	Il provvedimento procede alla revisione dell’Allegato al 
	d.d.g. 15 marzo 2013 n. 2365, per la necessità di perfezionare le 
	indicazioni relative al numero dei controlli annui da 
	effettuare sugli impianti di trattamento delle acque reflue 
	urbane.
	Secondo l'allegato, il numero minimo annuo (gennaio – 
	dicembre) di controlli da effettuare presso un impianto di trattamento delle 
	acque reflue urbane si stabilisce in base alla dimensione dell’agglomerato 
	servito. 
	Tra le modifiche all'allegato, il nuovo provvedimento dispone che fanno
	eccezione al criterio citato:
	
		- gli impianti con una potenzialità autorizzata inferiore o uguale a 
		49 A.E. per i quali, di norma, non sono previsti controlli analitici, ma 
		unicamente una verifica gestionale (manutenzione programmata);
 
		-  gli impianti con una potenzialità autorizzata compresa tra 50 
		A.E. e 100 A.E. per cui va effettuato dal Gestore solo 1 controllo annuo 
		trattandosi di impianti semplici le cui performance sono legate 
		unicamente all’adeguata progettazione ed alla manutenzione, come si 
		evince anche dalla richiesta dell’unico parametro dei solidi 
		sedimentabili quale limite da rispettare;
 
		-  in agglomerati che generano un carico maggiore o uguale a 
		2.000 A.E., gli impianti di trattamento in loco di acque reflue urbane 
		convogliate con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS)2. Per 
		tali trattamenti vanno effettuati i controlli in base alla potenzialità 
		autorizzata dell’impianto.