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News / Dalle Regioni / Acque

08-04-2014

Lazio, nuova legge sulla tutela e gestione pubblica delle acque

La Regione Lazio ha approvato la Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque", che detta i principi e le disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione.

Come recita l'art. 2 comma 1, "L'acqua è un bene comune naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile, in attuazione dei principi costituzionali, sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona".

 La legge, dopo avere disposto che l’acqua è un bene finito, prevede che le acque del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo siano usate in modo prioritario per l’alimentazione, l’igiene e la cura umana rispetto agli altri usi. Anche l'uso per l’agricoltura e l’alimentazione animale è considerato prevalente rispetto agli altri usi.

Tutti i prelievi di acqua dovranno essere misurati mediante un contatore. Ciò consentirà alle Autorità degli ambiti di bacino (che saranno individuati con legge regionale) di redigere un report annuale, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali, sulle perdite idriche delle reti di distribuzione e sprechi effettivi presenti nel bacino idrografico.

Ai fini della tutela e pianificazione, la legge prevede la predisposizione del bilancio idrico partecipato che assicuri:

  1. il diritto all’acqua;
  2. l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
  3. la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

Inoltre, salvo per i prelievi destinati al consumo umano, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio “chi inquina paga”, così come previsto dall’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.

Da ultimo, si segnala l'importanza che la legge dà alla ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. A tal fine viene istituito il “Fondo regionale per la ripubblicizzazione” (da definirsi con regolamento della Giunta) rivolto alle aziende speciali e i consorzi tra comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio idrico integrato effettuate tramite società di capitale.


 


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