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	08-04-2014
	Lazio, nuova legge sulla tutela e gestione pubblica delle acque
	La Regione Lazio ha approvato la
	
	Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione 
	pubblica delle acque", che detta i principi e le
	disposizioni con cui deve essere governato il 
	patrimonio idrico della Regione.
	Come recita l'art. 2 comma 1, "L'acqua è un bene comune naturale 
	e un diritto umano universale. La disponibilità e l’accesso 
	individuale e collettivo all’acqua potabile, in attuazione dei principi 
	costituzionali, sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili 
	della persona".
	 La legge, dopo avere disposto che l’acqua è un bene finito, prevede 
	che le acque del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo siano
	usate in modo prioritario per l’alimentazione, l’igiene e la cura 
	umana rispetto agli altri usi. Anche l'uso per l’agricoltura e 
	l’alimentazione animale è considerato prevalente rispetto agli altri usi.
	Tutti i prelievi di acqua dovranno essere misurati 
	mediante un contatore. Ciò consentirà alle Autorità degli ambiti di bacino 
	(che saranno individuati con legge regionale) di redigere un report 
	annuale, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali, sulle 
	perdite idriche delle reti di distribuzione e sprechi effettivi presenti nel 
	bacino idrografico.
	Ai fini della tutela e pianificazione, la legge prevede la 
	predisposizione del bilancio idrico partecipato che 
	assicuri:
	
		- il diritto all’acqua;
 
		- l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del 
		patrimonio idrico;
 
		- la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione 
		anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a 
		permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il conseguimento 
		degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la 
		funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.
 
	
	Inoltre, salvo per i prelievi destinati al consumo umano, il rilascio o 
	il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve 
	considerare il principio del recupero dei costi relativi ai 
	servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, 
	soddisfacendo in particolare il principio “chi inquina paga”, così come 
	previsto dall’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.
	Da ultimo, si segnala l'importanza che la legge dà alla 
	ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. A 
	tal fine viene istituito il “Fondo regionale per la ripubblicizzazione” (da 
	definirsi con regolamento della Giunta) rivolto alle aziende speciali e i 
	consorzi tra comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio 
	idrico integrato effettuate tramite società di capitale.