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08-04-2014
Lazio, nuova legge sulla tutela e gestione pubblica delle acque
La Regione Lazio ha approvato la
Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione
pubblica delle acque", che detta i principi e le
disposizioni con cui deve essere governato il
patrimonio idrico della Regione.
Come recita l'art. 2 comma 1, "L'acqua è un bene comune naturale
e un diritto umano universale. La disponibilità e l’accesso
individuale e collettivo all’acqua potabile, in attuazione dei principi
costituzionali, sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili
della persona".
La legge, dopo avere disposto che l’acqua è un bene finito, prevede
che le acque del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo siano
usate in modo prioritario per l’alimentazione, l’igiene e la cura
umana rispetto agli altri usi. Anche l'uso per l’agricoltura e
l’alimentazione animale è considerato prevalente rispetto agli altri usi.
Tutti i prelievi di acqua dovranno essere misurati
mediante un contatore. Ciò consentirà alle Autorità degli ambiti di bacino
(che saranno individuati con legge regionale) di redigere un report
annuale, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali, sulle
perdite idriche delle reti di distribuzione e sprechi effettivi presenti nel
bacino idrografico.
Ai fini della tutela e pianificazione, la legge prevede la
predisposizione del bilancio idrico partecipato che
assicuri:
- il diritto all’acqua;
- l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del
patrimonio idrico;
- la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione
anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a
permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il conseguimento
degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la
funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.
Inoltre, salvo per i prelievi destinati al consumo umano, il rilascio o
il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve
considerare il principio del recupero dei costi relativi ai
servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse,
soddisfacendo in particolare il principio “chi inquina paga”, così come
previsto dall’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.
Da ultimo, si segnala l'importanza che la legge dà alla
ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. A
tal fine viene istituito il “Fondo regionale per la ripubblicizzazione” (da
definirsi con regolamento della Giunta) rivolto alle aziende speciali e i
consorzi tra comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio
idrico integrato effettuate tramite società di capitale.