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22-10-2014
Emilia-Romagna, Nuovi modelli di Libretto di impianto e dei Rapporti di
controllo di efficienza energetica
La Regione Emilia-Romagna ha approvato la Delibera di Giunta n. 1578 del
13 ottobre 2014 recante "Definizione dei nuovi modelli di libretto
di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica e
abrogazione degli Allegati 10 e 11 della delibera dell'Assemblea legislativa
del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.".
A seguito dell'emanazione del DM del 10/02/2014, che prevede a partire
dal 15 ottobre 2014 l'adozione dei nuovi modelli di Libretto di impianto e
dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, la Dgr 1578/2014 ha
infatti approvato i nuovi formati regionali di riferimento per il libretto
di impianto ed i rapporti di controllo di efficienza energetica, che
sostituiscono quelli riportati negli Allegati 10 e 11 della Delibera
dell’Assemblea legislativa 156/08.
Il
provvedimento istituisce anche il Catasto regionale degli impianti termici,
denominato Criter, che prevede:
- l'adozione di un sistema di targatura degli impianti, mediante
rilascio di un codice univoco di riconoscimento da allegare al libretto
di impianto;
- la trasmissione da parte dei soggetti preposti della documentazione
relativa al libretto di impianto e del rapporto di controllo di
efficienza energetica avvenga in forma esclusivamente informatica, in
modo da garantire la massima efficienza delle procedure.
Pertanto, a partire dal 15 ottobre 2014, il
libretto di impianto deve essere predisposto conformemente al
modello (Allegato 1), con le modalità seguenti:
- per gli impianti di nuova realizzazione, il
relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all’atto
della messa in servizio dell’impianto stesso;
- per gli impianti esistenti, la predisposizione del
relativo libretto viene effettuata dall’impresa manutentrice in
occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto. Il
nuovo libretto di impianto sostituisce a tutti gli effetti il “libretto
di centrale” ed il “libretto di impianto” fino ad ora utilizzati, che
devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di
impianto;
- la registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale
degli impianti termici viene effettuata esclusivamente per via
informatica a cura dei soggetti di cui sopra, previa loro registrazione
nel sistema;
- al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia
cartacea del libretto di impianto, redatta anche in formato semplificato
purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d’impianto
elettronico registrato nel catasto regionale, accompagnata dal codice
univoco di identificazione rilasciato dal sistema.
Sempre, a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione della esecuzione
delle operazioni di controllo dell’efficienza energetica
degli impianti, il relativo rapporto deve essere predisposto conformemente
ai modelli (Allegato 2).
La delibera prevede anche una fase transitoria
perdurante fino all'emanazione di un emanando
regolamento di disciplina del settore (esercizio e manutenzione degli
impianti termici) e alla completa implementazione del catasto
regionale, in cui:
- i rapporti di controllo di efficienza
energetica continuano ad essere inviati ai soggetti e con le
modalità
previste dalla Delibera di Assemblea Legislativa 156/2008;
- è altresì ammessa la predisposizione del
libretto di impianto sul solo supporto cartaceo, nel rispetto del formato di
cui all’Allegato 1, fermo restando che ne dovrà comunque essere assicurata
la successiva registrazione informatica nel catasto regionale degli impianti termici.