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	22-10-2014
	Emilia-Romagna, Nuovi modelli di Libretto di impianto e dei Rapporti di 
	controllo di efficienza energetica 
	La Regione Emilia-Romagna ha approvato la Delibera di Giunta n. 1578 del 
	13 ottobre 2014 recante  "Definizione dei nuovi modelli di libretto 
	di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica e 
	abrogazione degli Allegati 10 e 11 della delibera dell'Assemblea legislativa 
	del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.". 
	A seguito dell'emanazione del DM del 10/02/2014, che prevede a partire 
	dal 15 ottobre 2014 l'adozione dei nuovi modelli di Libretto di impianto e 
	dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, la Dgr 1578/2014 ha 
	infatti approvato i nuovi formati regionali di riferimento per il libretto 
	di impianto ed i rapporti di controllo di efficienza energetica, che 
	sostituiscono quelli riportati negli Allegati 10 e 11 della Delibera 
	dell’Assemblea legislativa 156/08.
	
	  Il 
	provvedimento istituisce anche il Catasto regionale degli impianti termici, 
	denominato Criter, che prevede: 
	
		- l'adozione di un sistema di targatura degli impianti, mediante 
		rilascio di un codice univoco di riconoscimento da allegare al libretto 
		di impianto;
 
		- la trasmissione da parte dei soggetti preposti della documentazione 
		relativa al libretto di impianto e del rapporto di controllo di 
		efficienza energetica avvenga in forma esclusivamente informatica, in 
		modo da garantire la massima efficienza delle procedure.
 
	
	Pertanto, a partire dal 15 ottobre 2014, il 
	libretto di impianto deve essere predisposto conformemente al 
	modello (Allegato 1), con le modalità seguenti:
	
		- per gli impianti di nuova realizzazione, il 
		relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all’atto 
		della messa in servizio dell’impianto stesso;
 
		- per gli impianti esistenti, la predisposizione del 
		relativo libretto viene effettuata dall’impresa manutentrice in 
		occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto. Il 
		nuovo libretto di impianto sostituisce a tutti gli effetti il “libretto 
		di centrale” ed il “libretto di impianto” fino ad ora utilizzati, che 
		devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di 
		impianto;
 
		- la registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale 
		degli impianti termici viene effettuata esclusivamente per via 
		informatica a cura dei soggetti di cui sopra, previa loro registrazione 
		nel sistema;
 
		- al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia 
		cartacea del libretto di impianto, redatta anche in formato semplificato 
		purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d’impianto 
		elettronico registrato nel catasto regionale, accompagnata dal codice 
		univoco di identificazione rilasciato dal sistema.
 
	
	Sempre, a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione della esecuzione 
	delle operazioni di controllo dell’efficienza energetica 
	degli impianti, il relativo rapporto deve essere predisposto conformemente 
	ai modelli (Allegato 2).
	La delibera prevede anche una fase transitoria 
	perdurante fino all'emanazione di un emanando 
	regolamento di disciplina del settore (esercizio e manutenzione degli 
	impianti termici) e alla completa implementazione del catasto 
	regionale, in cui:
		
			- i rapporti di controllo di efficienza 
	energetica continuano ad essere inviati ai soggetti e con le 
			modalità 
	previste dalla Delibera di Assemblea Legislativa 156/2008;
 
			-  è altresì ammessa la predisposizione del 
	libretto di impianto sul solo supporto cartaceo, nel rispetto del formato di 
	cui all’Allegato 1, fermo restando che ne dovrà comunque essere assicurata 
	la successiva registrazione informatica nel catasto regionale degli impianti termici.