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News / Dalle Regioni / Emilia-Romagna

22-10-2014

Emilia-Romagna, Nuovi modelli di Libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la Delibera di Giunta n. 1578 del 13 ottobre 2014 recante  "Definizione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica e abrogazione degli Allegati 10 e 11 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.".

A seguito dell'emanazione del DM del 10/02/2014, che prevede a partire dal 15 ottobre 2014 l'adozione dei nuovi modelli di Libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, la Dgr 1578/2014 ha infatti approvato i nuovi formati regionali di riferimento per il libretto di impianto ed i rapporti di controllo di efficienza energetica, che sostituiscono quelli riportati negli Allegati 10 e 11 della Delibera dell’Assemblea legislativa 156/08.

Il provvedimento istituisce anche il Catasto regionale degli impianti termici, denominato Criter, che prevede:

  • l'adozione di un sistema di targatura degli impianti, mediante rilascio di un codice univoco di riconoscimento da allegare al libretto di impianto;
  • la trasmissione da parte dei soggetti preposti della documentazione relativa al libretto di impianto e del rapporto di controllo di efficienza energetica avvenga in forma esclusivamente informatica, in modo da garantire la massima efficienza delle procedure.

Pertanto, a partire dal 15 ottobre 2014, il libretto di impianto deve essere predisposto conformemente al modello (Allegato 1), con le modalità seguenti:

  1. per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all’atto della messa in servizio dell’impianto stesso;
  2. per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto. Il nuovo libretto di impianto sostituisce a tutti gli effetti il “libretto di centrale” ed il “libretto di impianto” fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto;
  3. la registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale degli impianti termici viene effettuata esclusivamente per via informatica a cura dei soggetti di cui sopra, previa loro registrazione nel sistema;
  4. al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia cartacea del libretto di impianto, redatta anche in formato semplificato purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d’impianto elettronico registrato nel catasto regionale, accompagnata dal codice univoco di identificazione rilasciato dal sistema.

Sempre, a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione della esecuzione delle operazioni di controllo dell’efficienza energetica degli impianti, il relativo rapporto deve essere predisposto conformemente ai modelli (Allegato 2).

La delibera prevede anche una fase transitoria perdurante fino all'emanazione di un emanando regolamento di disciplina del settore (esercizio e manutenzione degli impianti termici) e alla completa implementazione del catasto regionale, in cui:

  • i rapporti di controllo di efficienza energetica continuano ad essere inviati ai soggetti e con le modalità previste dalla Delibera di Assemblea Legislativa 156/2008;
  •  è altresì ammessa la predisposizione del libretto di impianto sul solo supporto cartaceo, nel rispetto del formato di cui all’Allegato 1, fermo restando che ne dovrà comunque essere assicurata la successiva registrazione informatica nel catasto regionale degli impianti termici.

 


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