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	05-10-2013
	Veneto, Circolare indirizzi operativi terre e rocce da scavo
	La Regione Veneto, con la circolare n. 397711 del 23 settembre 
	2013, fornisce alcuni indirizzi operativi per la gestione 
	delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri edili come
	sottoprodotto, ai sensi dell'art. 41-bis della legge 
	98/2013 (di conversione in legge del DL 69/13 "Decreto Fare").
	Il decreto legge 68/2013, convertito in legge 98/2013, infatti prevede 
	agli articoli 41 e 41-bis, per quanto concerne la normativa ambientale, 
	importanti modifiche in relazione alla gestione delle terre 
	e rocce da scavo.
	Alle istruzioni operative è allegata la modulistica da 
	utilizzare per effettuare correttamente gli adempimenti previsti dalla norma 
	e precisamente:
	
		- Modello 1 - Comunicazione all'Arpav (e al Comune), prima dell'inizio 
		dei lavori di scavo, del rispetto dei requisiti di cui al comma 1 
		dell'art. 41-bis, e comunicazione delle eventuali modifiche di detti 
		requisiti;
 
		- Modello 2 - Comunicazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 41bis, 
		della conferma alle autorità competenti del completo utilizzo dei 
		materiali da scavo secondo le previsioni comunicate.
 
	
	Le dichiarazioni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 41-bis, devono 
	essere sottoscritte dal “proponente o dal produttore”, ma 
	la circolare precisa che ritiene ragionevole individuare, oltre ai soggetti 
	su indicati, anche il committente dei lavori o l’appaltatore degli stessi, 
	ovvero il soggetto affidatario dei lavori di scavo.
	In ogni caso, le dichiarazioni devono essere presentate 
	dal soggetto che, in base alle condizioni contrattuali, detiene la 
	disponibilità del materiale di scavo.