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	04-10-2013
	Trento, Regolamento in materia di demanio idrico
	La Provincia Autonoma di Trento con Decreto del Presidente della 
	Provincia del 20 settembre 2013, n. 22 ha approvato il 
	"Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, 
	n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico 
	provinciale".
	Il  regolamento disciplina:
	
		-  le modalità di definizione della piena ordinaria;
 
		-  le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli 
		interventi all’interno delle fasce di rispetto idraulico;
 
		-  le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le 
		modificazioni alle costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti 
		all’entrata in vigore della legge provinciale sulle acque pubbliche 
		situati all’interno delle fasce di rispetto idraulico;
 
		-  i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per interventi 
		di breve durata o di poca importanza all’interno delle fasce di rispetto 
		idraulico;
 
		-  i casi di deroga dalla disciplina inerente le distanze dal 
		demanio idrico;
 
		-  le procedure per il rilascio delle concessioni a fini 
		idraulici e patrimoniali per la realizzazione di opere, interventi ed 
		altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico;
 
		-  i procedimenti semplificati per il rilascio delle concessioni 
		relative all’esecuzione di lavori, di interventi e di opere di modesta 
		entità o di ridotto impatto sul demanio idrico, nonché per ogni altro 
		uso di breve durata o di poca importanza;
 
		-  le fattispecie di violazioni amministrative soggette al 
		temperamento del regime sanzionatorio;
 
		-  gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del 
		soprassuolo nella fascia individuata dall’articolo 9, comma 4, della 
		legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste 
		e sulla protezione della natura).
 
	
	Per determinate tipologie di concessioni (per 
	l’occupazione e l’utilizzazione di aree demaniali e per l’esecuzione di 
	opere o interventi) e autorizzazioni (per gli interventi 
	finalizzati all’utilizzo o alla realizzazione di opere e manufatti nella 
	fascia di rispetto idraulico del demanio idrico), è previsto l'istituto del
	silenzio-assenso. 
	Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della 
	domanda l’interessato può dare inizio ai lavori o alle attività, nel 
	rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia, tutela del 
	paesaggio, igiene, sicurezza pubblica e tutela ambientale.