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	21-09-2013
	Sicilia, linee guida per controlli REACH e CLP e sanzioni
	La Regione Sicilia, con decreti del 5 e 6  settembre 2013
	ha approvato rispettivamente le “Linee guida per l’effettuazione 
	dei controlli previsti dai regolamenti REACH e CLP e le "Sanzioni 
	amministrative REACH e CLP"
	IL decreto del 5 settembre fornisce al personale addetto 
	all’attività ispettiva e di indagine - così come definite all’allegato A 
	dell’Accordo Rep. n. 181/CSR del 29 ottobre 2009 - indicazioni operative per 
	l’effettuazione dei controlli ufficiali previsti dai regolamenti 
	REACH, CLP e norme correlate. Le attività di controllo programmate 
	sono condotte in coerenza con le previsioni dell’accordo sopra citato, con 
	le indicazioni provenienti dal Forum for Exchange of Information on 
	Enforcement (Forum) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e 
	in adesione ai piani nazionali dei controlli sull’applicazione del 
	regolamento REACH.
	La finalità del documento è quella di garantire che i controlli siano 
	effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, 
	appropriatezza, trasparenza, efficienza ed efficacia.
	Le linee guida si riferiscono ai controlli ufficiali eseguiti dal 
	personale delle AA.SS.PP., fornito di specifica formazione per 
	ispettori REACH, nei confronti di fabbricanti, importatori di sostanze in 
	quanto tali o componenti di miscele, degli utilizzatori a valle che 
	utilizzano prodotti chimici o che formulano miscele, nonché dei produttori e 
	importatori di articoli, come definiti all’art. 3 del reg. REACH ed in 
	generale di tutti i soggetti giuridici della catena di approvvigionamento 
	come individuata al punto 2.2 dell’accordo del 29 ottobre 2009.
	In particolare, il documento descrive le modalità di programmazione e di 
	conduzione dei controlli al fine di verificare la conformità puntuale alla 
	normativa vigente dei soggetti controllati.
	Il decreto del 6 settembre individua, presso il 
	Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) 
	dell’Assessorato regionale della salute, l’Ufficio regionale competente a 
	ricevere il rapporto previsto dall’art. 17, comma 1 (del funzionario o 
	l'agente che ha accertato la violazione), legge n. 689/81 (Modifiche al 
	sistema penale - di depenalizzazione), per le sanzioni 
	previste dal decreto legislativo n. 133/09 (REACH) e dal decreto legislativo 
	n. 186/11 (CLP).