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31-12-2013
Lombardia, nuove disposizioni impianti termici
La Regione Lombardia, con Delibera della Giunta Regionale del 20
dicembre 2013, n. X/1118 ha approvato l'"Aggiornamento delle
disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione
degli impianti termici".
Il provvedimento aggiorna le precedenti disposizioni
regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2601 del 30
novembre 2011 recependo i contenuti fondamentali del d.p.r.
74/2013 e dando attuazione alla misura ER-2 del PRIA.
Nel dettaglio, le nuove disposizioni disciplinano:
- le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo
tecnico e documentale in situ, svolti da esperti qualificati incaricati
dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui
all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.;
- i requisiti degli ispettori;
- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico del D.D.U.O.
n. 6260 del 13 luglio 2012 e ss.mm.ii. attestante la conformità alla
normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto
termico;
- la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti
termici;
- la modalità di “controllo e manutenzione degli impianti
termici”;
- la documentazione che identifica l’impianto termico e le
comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti;
- i contributi per le Autorità competenti e le modalità di
versamento, determinando gli importi in modo unitario, sulla base della
fascia di potenza degli impianti termici;
- gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione
di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per
gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze, nonché l’uso
delle fonti energetiche rinnovabili o equivalenti;
- le modalità per l’esercizio dell’attività sanzionatoria;
- i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze
delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione
degli impianti termici svolte dalle Autorità competenti.
L'Autorità competente alle attività di ispezione degli
impianti termici è il Comune nel caso di popolazione
superiore a 40.000 abitanti, mentre è la Provincia per il
restante territorio.