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	31-12-2013
	Lombardia, nuove disposizioni impianti termici
	La Regione Lombardia, con Delibera della Giunta Regionale del 20 
	dicembre 2013, n. X/1118 ha approvato l'"Aggiornamento delle 
	disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione 
	degli impianti termici".
	Il provvedimento aggiorna le precedenti disposizioni 
	regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2601 del 30 
	novembre 2011 recependo i contenuti fondamentali del d.p.r. 
	74/2013 e dando attuazione alla misura ER-2 del PRIA.
	Nel dettaglio, le nuove disposizioni disciplinano:
	
		- le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo 
		tecnico e documentale in situ, svolti da esperti qualificati incaricati 
		dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui 
		all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.;
 
		- i requisiti degli ispettori;
 
		- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico del D.D.U.O. 
		n. 6260 del 13 luglio 2012 e ss.mm.ii. attestante la conformità alla 
		normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto 
		termico;
 
		- la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti 
		termici;
 
		-  la modalità di “controllo e manutenzione degli impianti 
		termici”;
 
		-  la documentazione che identifica l’impianto termico e le 
		comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti;
 
		-  i contributi per le Autorità competenti e le modalità di 
		versamento, determinando gli importi in modo unitario, sulla base della 
		fascia di potenza degli impianti termici;
 
		-  gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione 
		di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per
		gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze, nonché l’uso 
		delle fonti energetiche rinnovabili o equivalenti; 
		-  le modalità per l’esercizio dell’attività sanzionatoria;
 
		- i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze 
		delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione 
		degli impianti termici svolte dalle Autorità competenti.
 
	
	L'Autorità competente alle attività di ispezione degli 
	impianti termici è il Comune nel caso di popolazione 
	superiore a 40.000 abitanti, mentre è la Provincia per il 
	restante territorio.