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	22-05-2013
	Emilia-Romagna, impianti centralizzati di riscaldamento nei condomini
	La Regione Emilia-Romagna, con la comunicazione della Direzione 
	generale Attività Produttive, Commercio, Turismo del 13 maggio 2013 
	fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina del condominio di cui 
	alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, con riferimento alla possibilità del 
	condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento.
	In particolare, la comunicazione verte sulle potenziali 
	interferenze tra le disposizioni di cui all’art. 3 della citata 
	legge, recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli 
	edifici”, e le disposizioni regionali in materia di 
	rendimento energetico degli edifici di cui all’Allegato 2 della 
	Delibera dell'Assemblea legislativa 156/2008 e s.m.i..
	L'art. 3 novella l’art. 1118 del codice civile in 
	materia di “diritti dei partecipanti sulle parti comuni” 
	prevedendo, dal 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della legge), che:
	"Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di 
	riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano 
	notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri 
	condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento 
	delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la 
	sua conservazione e messa a norma."
	La disciplina regionale in materia di rendimento energetico degli edifici 
	- in particolare i punti 8 e 9 dell’Allegato 2, Delibera dell'Assemblea 
	legislativa 156/2008 e s.m.i. - prevede invece che:
	
		- negli edifici di nuova costruzione con più di 4 unità immobiliari, 
		l’obbligo di prevedere la progettazione e l’installazione di impianti 
		termici centralizzati;
 
		- negli edifici esistenti con più di 4 unità immobiliari dotati di 
		impianto termico centralizzato, l’impedimento a procedere alla 
		trasformazione dell’impianto stesso in singoli impianti con generatori 
		di calore autonomi.
 
	
	La comunicazione conferma che le modifiche, apportate 
	dall’art. 3 della Legge 220/2012 alla disciplina del condominio 
	negli edifici, non presentano ricadute sulle
	disposizioni regionali in materia di efficienza energetica 
	degli edifici e ribadisce il mantenimento della loro piena validità.
	Conseguentemente, nel caso di edifici con più di 4 unità immobiliari la 
	possibilità di procedere alla trasformazione dell’impianto termico 
	centralizzato in impianti termici individuali, o alla risistemazione 
	impiantistica anche in una singola unità immobiliare con previsione di 
	installazione di un impianto autonomo, continua ad essere soggetta alle 
	limitazioni di cui al punto 9 dell’Allegato 2 della Delibera della Giunta 
	regionale n. 1366/2011.
	
	Fonte: Regione Emilia-Romagna