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22-05-2013
Emilia-Romagna, impianti centralizzati di riscaldamento nei condomini
La Regione Emilia-Romagna, con la comunicazione della Direzione
generale Attività Produttive, Commercio, Turismo del 13 maggio 2013
fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina del condominio di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, con riferimento alla possibilità del
condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento.
In particolare, la comunicazione verte sulle potenziali
interferenze tra le disposizioni di cui all’art. 3 della citata
legge, recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli
edifici”, e le disposizioni regionali in materia di
rendimento energetico degli edifici di cui all’Allegato 2 della
Delibera dell'Assemblea legislativa 156/2008 e s.m.i..
L'art. 3 novella l’art. 1118 del codice civile in
materia di “diritti dei partecipanti sulle parti comuni”
prevedendo, dal 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della legge), che:
"Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano
notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri
condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento
delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la
sua conservazione e messa a norma."
La disciplina regionale in materia di rendimento energetico degli edifici
- in particolare i punti 8 e 9 dell’Allegato 2, Delibera dell'Assemblea
legislativa 156/2008 e s.m.i. - prevede invece che:
- negli edifici di nuova costruzione con più di 4 unità immobiliari,
l’obbligo di prevedere la progettazione e l’installazione di impianti
termici centralizzati;
- negli edifici esistenti con più di 4 unità immobiliari dotati di
impianto termico centralizzato, l’impedimento a procedere alla
trasformazione dell’impianto stesso in singoli impianti con generatori
di calore autonomi.
La comunicazione conferma che le modifiche, apportate
dall’art. 3 della Legge 220/2012 alla disciplina del condominio
negli edifici, non presentano ricadute sulle
disposizioni regionali in materia di efficienza energetica
degli edifici e ribadisce il mantenimento della loro piena validità.
Conseguentemente, nel caso di edifici con più di 4 unità immobiliari la
possibilità di procedere alla trasformazione dell’impianto termico
centralizzato in impianti termici individuali, o alla risistemazione
impiantistica anche in una singola unità immobiliare con previsione di
installazione di un impianto autonomo, continua ad essere soggetta alle
limitazioni di cui al punto 9 dell’Allegato 2 della Delibera della Giunta
regionale n. 1366/2011.
Fonte: Regione Emilia-Romagna