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News / Dalle Regioni / Regione Emilia-Romagna

22-05-2013

Emilia-Romagna, impianti centralizzati di riscaldamento nei condomini

La Regione Emilia-Romagna, con la comunicazione della Direzione generale Attività Produttive, Commercio, Turismo del 13 maggio 2013 fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina del condominio di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, con riferimento alla possibilità del condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento.

In particolare, la comunicazione verte sulle potenziali interferenze tra le disposizioni di cui all’art. 3 della citata legge, recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, e le disposizioni regionali in materia di rendimento energetico degli edifici di cui all’Allegato 2 della Delibera dell'Assemblea legislativa 156/2008 e s.m.i..

L'art. 3 novella l’art. 1118 del codice civile in materia di “diritti dei partecipanti sulle parti comuni” prevedendo, dal 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della legge), che:

"Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma."

La disciplina regionale in materia di rendimento energetico degli edifici - in particolare i punti 8 e 9 dell’Allegato 2, Delibera dell'Assemblea legislativa 156/2008 e s.m.i. - prevede invece che:

  • negli edifici di nuova costruzione con più di 4 unità immobiliari, l’obbligo di prevedere la progettazione e l’installazione di impianti termici centralizzati;
  • negli edifici esistenti con più di 4 unità immobiliari dotati di impianto termico centralizzato, l’impedimento a procedere alla trasformazione dell’impianto stesso in singoli impianti con generatori di calore autonomi.

La comunicazione conferma che le modifiche, apportate dall’art. 3 della Legge 220/2012 alla disciplina del condominio negli edifici, non presentano ricadute sulle disposizioni regionali in materia di efficienza energetica degli edifici e ribadisce il mantenimento della loro piena validità.

Conseguentemente, nel caso di edifici con più di 4 unità immobiliari la possibilità di procedere alla trasformazione dell’impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, o alla risistemazione impiantistica anche in una singola unità immobiliare con previsione di installazione di un impianto autonomo, continua ad essere soggetta alle limitazioni di cui al punto 9 dell’Allegato 2 della Delibera della Giunta regionale n. 1366/2011.


Fonte: Regione Emilia-Romagna

 


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