News / Dalle Regioni / Puglia
01-10-2012
La Regione Puglia, con la Legge regionale 24/09/2012, n. 25, recante "Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili" dà attuazione alla direttiva 2009/28/CE in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché detta principi ed indirizzi per la programmazione energetica regionale.
La costruzione, l’esercizio e la modifica degli impianti alimentati da FER (fonti energia rinnovabile), delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti sono soggetti ad AU regionale, fatti salvi gli interventi soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ed al regime della comunicazione.
L’AU (Autorizzazione unica) sostituisce e incorpora ogni atto di assenso, comunque denominato, e costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità con i progetti approvati e nei termini ivi previsti. I lavori devono iniziare entro 6 mesi dal rilascio dell’AU, mentre l'impianto deve essere completato entro 30 mesi dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all’accesso ai finanziamenti.
L'art. 6 della legge prevede invece gli interventi che sono soggetti alla PAS o alla comunicazione.
In particolare, la PAS viene estesa anche agli impianti di potenza nominale superiore a quelle indicate nella tabella A allegata al d.lgs. 387/2003, mentre la comunicazione viene estesa alle attività in edilizia libera relative agli impianti a fonti rinnovabili fino a 50 kW ed agli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di VIA, nonché i vincoli paesaggistici, storici, artistici e ambientali e di tutela delle risorse idriche.