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		04-10-2010
		Regione Emilia-Romagna - Energia - modificata la normativa 
		sul rendimento energetico degli edifici
		E' stata pubblicata sul BUR la Delibera di Giunta 30 
		settembre 2010, n. 1362 di "Modifica degli allegati di cui alla 
		parte seconda della delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008", che apporta diverse novità per i requisiti minimi di prestazione e 
		procedure di certificazione. 
		Lunedì 20 settembre 2010 la Giunta regionale ha 
		approvato la Delibera n. 1362, recante “Modifica degli Allegati di cui 
		alla parte seconda della DAL 156/08”.
		Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche sono le 
		seguenti:
		REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 
		
			- La verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di 
			climatizzazione non è più richiesta nel caso di interventi edilizi 
			di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08 (ovvero edifici di 
			nuova costruzione; demolizione totale e ricostruzione degli edifici 
			esistenti; ristrutturazione integrale di edifici esistenti di 
			superficie utile superiore a 1000 m2; ampliamento edifici con volume 
			superiore al 20% di quello dell’edificio esistente).
			La verifica del rendimento medio stagionale è ancora richiesta negli 
			altri casi, ovvero per:
			
				- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici 
				in edifici esistenti 
 
				- sostituzione di generatori di calore
 
			
			 
			- Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. c) della 
			DAL 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la 
			verifica dell’indice di prestazione energetica (come nel caso di 
			nuovi edifici), in alternativa alla verifica delle trasmittanze 
			termiche delle chiusure 
 
			- Obbligo di rispettare, negli interventi edilizi di cui al punto 
			3.1 lett. a) della DAL 156/08, livelli minimi di prestazione 
			energetica per il raffrescamento estivo (Epe,invol) in termini di 
			fabbisogno di energia termica dell’edificio 
 
			- Livelli di prestazione energetica più severi (del 10%) per gli 
			edifici pubblici (ad uso pubblico o di proprietà pubblica) 
 
			- Possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti 
			centralizzati, in presenza di specifica relazione sottoscritta da un 
			tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o 
			migliore rendimento energetico dell’edificio mediante l’utilizzo di 
			una diversa tipologia d’impianto 
 
			- Nuova definizione di energia da fonti rinnovabili (da direttiva 
			28/2009/CE, con conseguente possibilità di valorizzare il contributo 
			delle pompe di calore) e aggiornamento dei requisiti in materia di 
			obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da FER
			
 
			- Per gli impianti alimentati a biomasse (pellets, cippato, etc.), 
			introduzione di requisiti minimi di efficienza del generatore e 
			obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell’involucro 
			edilizio 
 
			- Quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il 
			contenimento dei consumi energetici in regime estivo, viene 
			introdotta la possibilità di fare riferimento alla trasmittanza 
			termica periodica dell’involucro edilizio, in alternativa alla massa 
			superficiale 
 
			- Vengono reintrodotti i riferimenti normativi (UNI TS 11300) 
			utilizzabili per la determinazione dell’indice di prestazione 
			energetica, e vengono di conseguenza aggiornate le relative 
			metodologie di calcolo 
 
		
		PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA: 
		
			- Specificazione dei casi in cui la certificazione energetica 
			dell’immobile non è obbligatoria, con riferimento sia alle tipologie 
			edilizie dell’immobile stesso, sia alle casistiche di cessione a 
			titolo oneroso 
 
			- Introduzione di una specifica classificazione dell’immobile in 
			relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione 
			estiva 
 
			- Introduzione di una nuova forma grafica di rappresentazione 
			della prestazione termica (il cosiddetto “cruscotto”) in aggiunta 
			alla classe energetica 
 
			- Specificazione delle modalità di certificazione delle singole 
			unità immobiliari 
 
			- Puntuale definizione delle modalità di svolgimento della 
			procedura di certificazione energetica, con l’obbligo – nel caso 
			delle nuove costruzioni – di nomina del certificatore prima 
			dell’inizio lavori, e dell’esecuzione di verifiche e controlli in 
			corso d’opera 
 
			- Obbligo di apposizione della “targa energetica” per gli edifici 
			di nuova costruzione (il modello di “targa energetica” verrà 
			definito con apposito atto, in via di predisposizione) La procedura 
			di autodichiarazione da parte del proprietario, prevista al punto 9 
			delle linee-guida nazionali, NON viene introdotta nella norma 
			regionale
 
		
		
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		Fonte: www.regione.emilia-romagna.it
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