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04-10-2010
Regione Emilia-Romagna - Energia - modificata la normativa
sul rendimento energetico degli edifici
E' stata pubblicata sul BUR la Delibera di Giunta 30
settembre 2010, n. 1362 di "Modifica degli allegati di cui alla
parte seconda della delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008", che apporta diverse novità per i requisiti minimi di prestazione e
procedure di certificazione.
Lunedì 20 settembre 2010 la Giunta regionale ha
approvato la Delibera n. 1362, recante “Modifica degli Allegati di cui
alla parte seconda della DAL 156/08”.
Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche sono le
seguenti:
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
- La verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di
climatizzazione non è più richiesta nel caso di interventi edilizi
di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08 (ovvero edifici di
nuova costruzione; demolizione totale e ricostruzione degli edifici
esistenti; ristrutturazione integrale di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1000 m2; ampliamento edifici con volume
superiore al 20% di quello dell’edificio esistente).
La verifica del rendimento medio stagionale è ancora richiesta negli
altri casi, ovvero per:
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici
in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore
- Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. c) della
DAL 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la
verifica dell’indice di prestazione energetica (come nel caso di
nuovi edifici), in alternativa alla verifica delle trasmittanze
termiche delle chiusure
- Obbligo di rispettare, negli interventi edilizi di cui al punto
3.1 lett. a) della DAL 156/08, livelli minimi di prestazione
energetica per il raffrescamento estivo (Epe,invol) in termini di
fabbisogno di energia termica dell’edificio
- Livelli di prestazione energetica più severi (del 10%) per gli
edifici pubblici (ad uso pubblico o di proprietà pubblica)
- Possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti
centralizzati, in presenza di specifica relazione sottoscritta da un
tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o
migliore rendimento energetico dell’edificio mediante l’utilizzo di
una diversa tipologia d’impianto
- Nuova definizione di energia da fonti rinnovabili (da direttiva
28/2009/CE, con conseguente possibilità di valorizzare il contributo
delle pompe di calore) e aggiornamento dei requisiti in materia di
obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da FER
- Per gli impianti alimentati a biomasse (pellets, cippato, etc.),
introduzione di requisiti minimi di efficienza del generatore e
obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell’involucro
edilizio
- Quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il
contenimento dei consumi energetici in regime estivo, viene
introdotta la possibilità di fare riferimento alla trasmittanza
termica periodica dell’involucro edilizio, in alternativa alla massa
superficiale
- Vengono reintrodotti i riferimenti normativi (UNI TS 11300)
utilizzabili per la determinazione dell’indice di prestazione
energetica, e vengono di conseguenza aggiornate le relative
metodologie di calcolo
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
- Specificazione dei casi in cui la certificazione energetica
dell’immobile non è obbligatoria, con riferimento sia alle tipologie
edilizie dell’immobile stesso, sia alle casistiche di cessione a
titolo oneroso
- Introduzione di una specifica classificazione dell’immobile in
relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione
estiva
- Introduzione di una nuova forma grafica di rappresentazione
della prestazione termica (il cosiddetto “cruscotto”) in aggiunta
alla classe energetica
- Specificazione delle modalità di certificazione delle singole
unità immobiliari
- Puntuale definizione delle modalità di svolgimento della
procedura di certificazione energetica, con l’obbligo – nel caso
delle nuove costruzioni – di nomina del certificatore prima
dell’inizio lavori, e dell’esecuzione di verifiche e controlli in
corso d’opera
- Obbligo di apposizione della “targa energetica” per gli edifici
di nuova costruzione (il modello di “targa energetica” verrà
definito con apposito atto, in via di predisposizione) La procedura
di autodichiarazione da parte del proprietario, prevista al punto 9
delle linee-guida nazionali, NON viene introdotta nella norma
regionale
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Fonte: www.regione.emilia-romagna.it
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