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News / Dalle regioni / Emilia-Romagna

04-10-2010

Regione Emilia-Romagna - Energia - modificata la normativa sul rendimento energetico degli edifici

E' stata pubblicata sul BUR la Delibera di Giunta 30 settembre 2010, n. 1362 di "Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008", che apporta diverse novità per i requisiti minimi di prestazione e procedure di certificazione.

Lunedì 20 settembre 2010 la Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 1362, recante “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08”.

Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche sono le seguenti:

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA:

  • La verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione non è più richiesta nel caso di interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08 (ovvero edifici di nuova costruzione; demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti; ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2; ampliamento edifici con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente).
    La verifica del rendimento medio stagionale è ancora richiesta negli altri casi, ovvero per:
    • nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
    • sostituzione di generatori di calore
  • Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. c) della DAL 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la verifica dell’indice di prestazione energetica (come nel caso di nuovi edifici), in alternativa alla verifica delle trasmittanze termiche delle chiusure
  • Obbligo di rispettare, negli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08, livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo (Epe,invol) in termini di fabbisogno di energia termica dell’edificio
  • Livelli di prestazione energetica più severi (del 10%) per gli edifici pubblici (ad uso pubblico o di proprietà pubblica)
  • Possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti centralizzati, in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell’edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto
  • Nuova definizione di energia da fonti rinnovabili (da direttiva 28/2009/CE, con conseguente possibilità di valorizzare il contributo delle pompe di calore) e aggiornamento dei requisiti in materia di obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da FER
  • Per gli impianti alimentati a biomasse (pellets, cippato, etc.), introduzione di requisiti minimi di efficienza del generatore e obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio
  • Quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il contenimento dei consumi energetici in regime estivo, viene introdotta la possibilità di fare riferimento alla trasmittanza termica periodica dell’involucro edilizio, in alternativa alla massa superficiale
  • Vengono reintrodotti i riferimenti normativi (UNI TS 11300) utilizzabili per la determinazione dell’indice di prestazione energetica, e vengono di conseguenza aggiornate le relative metodologie di calcolo

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

  • Specificazione dei casi in cui la certificazione energetica dell’immobile non è obbligatoria, con riferimento sia alle tipologie edilizie dell’immobile stesso, sia alle casistiche di cessione a titolo oneroso
  • Introduzione di una specifica classificazione dell’immobile in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva
  • Introduzione di una nuova forma grafica di rappresentazione della prestazione termica (il cosiddetto “cruscotto”) in aggiunta alla classe energetica
  • Specificazione delle modalità di certificazione delle singole unità immobiliari
  • Puntuale definizione delle modalità di svolgimento della procedura di certificazione energetica, con l’obbligo – nel caso delle nuove costruzioni – di nomina del certificatore prima dell’inizio lavori, e dell’esecuzione di verifiche e controlli in corso d’opera
  • Obbligo di apposizione della “targa energetica” per gli edifici di nuova costruzione (il modello di “targa energetica” verrà definito con apposito atto, in via di predisposizione) La procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, prevista al punto 9 delle linee-guida nazionali, NON viene introdotta nella norma regionale

Documenti di approfondimento

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it

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