La Giunta Regionale, con delibera n. 5117 del 18/07/2007, ha
approvato le disposizioni per l'esercizio, la manutenzione,
il controllo e l'ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale degli edifici, in attuazione
all'art. 9 della LR n. 24/2006
Nel dettaglio,
la delibera disciplina:
- gli impianti soggetti a manutenzione
e controllo e la relativa periodicità degli interventi;
- le attività di ispezione svolte da
esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche
competenti;
- la responsabilità dell'esercizio e
della manutenzione degli impianti termici;
- la documentazione identificativa
dell'impianto termico e la comunicazione all'Ente locale
competente.
Autorità
competenti
Comuni
se popolazione superiore a 40.000 abitanti.
Province
per il restante territorio.
Sono
esclusi dal dispositivo:
-
Impianti per la
climatizzazione estiva;
-
impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari,
anche di potenza nominale al focolare > o = a 15 KW;
-
impianti costituiti da apparecchi con potenza al
focolare < ai 4 KW, anche se la somma con gli
apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti
supera i 15 KW;
-
stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari (questi apparecchi sono assimilati agli
impianti termici se la somma delle potenze nominali
del focolare degli apparecchi al servizio della
singola unità immobiliare è > o = a 15 KW).