La Giunta Regionale, con delibera n. 5117 del 18/07/2007, ha 
					approvato le disposizioni per l'esercizio, la manutenzione, 
					il controllo e l'ispezione degli impianti termici per la 
					climatizzazione invernale degli edifici, in attuazione 
					all'art. 9 della LR n. 24/2006
					Nel dettaglio, 
					la delibera disciplina:
					
						- gli impianti soggetti a manutenzione 
						e controllo e la relativa periodicità degli interventi;
 
						- le attività di ispezione svolte da 
						esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche 
						competenti;
 
						- la responsabilità dell'esercizio e 
						della manutenzione degli impianti termici;
 
						- la documentazione identificativa 
						dell'impianto termico e la comunicazione all'Ente locale 
						competente.
 
					
					
					Autorità 
					competenti
					
					Comuni
					se popolazione superiore a 40.000 abitanti.
					Province
					per il restante territorio.
					Sono 
					esclusi dal dispositivo:
					
						- 
						
							Impianti per la 
							climatizzazione estiva;
						 
						- 
						
							impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, 
							anche di potenza nominale al focolare > o = a 15 KW;
						 
						- 
						
							impianti costituiti da apparecchi con potenza al 
							focolare < ai 4 KW, anche se la somma con gli 
							apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti 
							supera i 15 KW;
						 
						- 
						
							stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua 
							unifamiliari (questi apparecchi sono assimilati agli 
							impianti termici se la somma delle potenze nominali 
							del focolare degli apparecchi al servizio della 
							singola unità immobiliare è > o = a 15 KW).