Sulla GUUE del 21.11.2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2486 che approva i criteri di vaglio tecnico per identificare le attività economiche ritenute sostenibili.
Regolamento (UE) 2023/2486
Il Regolamento 2023/2486, in particolare, integra il regolamento sulla tassonomia (reg. Ue 2020/652) e definisce quando si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale – se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale:
- all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine (all. I),
- alla transizione verso un’economia circolare (all. II),
- alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento (all. III),
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (all. IV).
Inoltre, il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.
I criteri individuati dal Regolamento, applicabili dal 1° gennaio 2024, sono identificati negli allegati e relazionati ad attività economiche. Per quanto riguarda l’economia circolare le attività sono definite nell’allegato II, quali:
- fabbricazione di imballaggi in materie plastiche,
- fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
- fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione
- raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi,
- trattamento dei rifiuti pericolosi,
- recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio,
- decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita,
- cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.
Criterio DNSH
Come previsto nell’ambito del Regolamento UE sulla “Tassonomia” (2020/852 del 18 giugno 2020) che istituisce un quadro per la definizione degli investimenti sostenibili, con l’adozione del secondo Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023, vengono fissati i criteri di vaglio tecnico che definiscono le condizioni secondo le quali si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Criterio “Do No Significant Harm” – DNSH).
Certificazioni ambientali
In particolare, la registrazione EMAS, in alternativa alla ISO 14001, è considerata un criterio obbligatorio (Criterio di vaglio tecnico) con riferimento al settore dei Servizi per le attività di riutilizzo dei RAEE (All. II), e nel settore del Turismo per le strutture ricettive con più di 50 dipendenti (All. IV):
All. II cap. 5 – Servizi
Nel paragrafo 5.3 “Preparazione per il riutilizzo dei prodotti a fine vita e dei componenti dei prodotti” tra i Criteri di vaglio tecnico è richiesto, al punto 7,
che per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l’attività o economica è autorizzata a trattare i rifiuti se
attua un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 o EMAS o equivalente.
All. IV cap. 2 – Attività ricettive
Nel paragrafo 2.1 “Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili” tra i Criteri di vaglio tecnico è richiesto, al punto 3.2, per gli esercizi
ricettivi con più di 50 dipendenti, che l’attività soddisfi uno dei criteri seguenti:
(a) l’esercizio dispone di un sistema di gestione ambientale secondo EMAS o la norma ISO 14001 o equivalente, allineato alle migliori pratiche di gestione
ambientale e alle prestazioni di riferimento come il documento di riferimento EMAS per il settore del turismo o norme nazionali o internazionali equivalenti.
In considerazione dell’importante ruolo che svolgerà sempre più la Tassonomia nell’ambito del mercato finanziario europeo, risulta rilevante l’inserimento di EMAS oltreché della norma internazionale ISO 14001 quale elemento obbligatorio nei due settori, premiando, in tal modo, le organizzazioni virtuose che hanno già ottenuto la registrazione e favorendone una sempre più ampia diffusione nazionale ed europea.
Testo
Regolamento Unione Europea 27 giugno 2023, n. 2486
Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche