Criteri ambientali minimi per progettazione

Adottati con decreto del 23 giugno 2022 i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.

In particolare, il decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, adotta i criteri ambientali minimi (CAM):

a) per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
b) per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;
c) per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le stazioni appaltanti possono applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai criteri

«2.3.2 – Permeabilità della superficie territoriale» e «2.4.7 Illuminazione naturale» di cui all’allegato al decreto stesso.

Contestualmente all’entrata in vigore del nuovo decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

I nuovi Criteri entreranno in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 4 dicembre 2022.

Per l’affidamento dei lavori, si segnala che tra i criteri premianti è presente il possesso di registrazione EMAS o certificazione ISO 14001.

Inoltre, un’ulteriore novità è costituita dal frequente rimando al Life Cycle Assessment e agli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).

A tal riguardo, già in premessa si richiama che “La stazione appaltante dovrebbe … considerare la progettazione e l’uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) e considerare il “sistema edificio” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale anche operato mediante protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali ed internazionali”.

Per quanto riguarda gli aspetti ESG, gli stessi devono essere “valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità”.


Decreto Ministeriale 23 giugno 2022
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

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