Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022 è stata pubblicata la Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”.
La legge costituzionale 1/2022, che entra in vigore il 9 marzo 2022, modifica gli articoli 9 (Riconoscimento e tutela della cultura e del patrimonio storico-ambientale) e 41 (Libertà dell’iniziativa economica privata) della Costituzione, in particolare:
- articolo 9 – viene aggiunto un comma, il quale dispone che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, oltre a tutelare il paesaggio e il patrimonio artistico già previsti. “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali“;
- articolo 41 – la modifica prevede che l’iniziativa economica privata “non può svolgersi…in modo da recare danno alla salute e all’ambiente“. La legge determinerà i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e, in virtù della modifica, anche ambientali.
La legge entrerà in vigore il 9 marzo 2022 e non sarà sottoposta a referendum confermativo, in quanto, come previsto dall’art. 138 della Costituzione, è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.
Vedi New Tutela ambientale nella Costituzione