Corte di Giustizia Ue, Nozione di “modifica sostanziale”

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la Sentenza del 2 giugno 2022, si è pronunciata in merito alla nozione di “modifica sostanziale” di un’installazione o di un impianto, ai sensi dell’articolo 3, punto 9, della direttiva 2010/75 relativa alle emissioni industriali.

Secondo la Corte (Causa C-43/21), “l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), deve essere interpretato nel senso che il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale, non costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi di tale disposizione”.

Difatti, l’articolo 3, punto 9, della direttiva 2010/75 definisce la nozione di «modifica sostanziale» come «una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente».


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