La legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Sostegni ter), recante tra l’altro misure urgenti di sostegno alle imprese per emergenza da Covid-19, nonché contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, introduce misure ambientali in materia di Commissione Via-Vas e raccolta e trattamento Raee.
Le nuove misure introdotte dalla legge 25/2022, in vigore dal 29 marzo 2022, si trovano nel Titolo III (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica), in particolare negli artt. 17 e 18-bis.
Via-Vas
L’articolo 17 apporta modiche e integrazioni all’art. 8, del D.lgs. n. n. 152/2006 in merito alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC e della Commissione VIA-VAS aumentandone il numero dei componenti e consentendo a tali organismi di avvalersi di unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri per lo svolgimento dei propri compiti.
Raee
L’articolo 18-bis prevede misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3, allegato 1 (TV e Monitor) del decreto 25 settembre 2007, n. 185.
Per dodici mesi sono consentiti aumenti quantitativi, fino ad un quantitativo massimo doppio, per il deposito preliminare alla raccolta, nonché per il deposito presso i centri di raccolta, nonché l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio alle condizioni e presupposti previsti dalla norma.
In particolare:
- il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori, e il deposito presso i centri di raccolta (articolo 12, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49) sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati e nel rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti (ordinaria art. 208 e Aia Titolo III-bis parte II del d.lgs. 152/2006) per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) è consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell’80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Codice Ambiente.
- L’aumento all’80% della capacità annua di stoccaggio è consentita anche ai titolari di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni di recupero, ai sensi degli articoli 214 e 216, ferme restando le quantità massime fissate dall’allegato 4 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 e dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4
Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 21 del 27 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.». (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2022 – Suppl. Ordinario n. 13)