Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8838/2024, si è pronunciato in merito all’istituto della proroga del provvedimento di Via, ex art. 25 c. 5 d.lgs. 152/2006.
La proroga rappresenta un istituto di carattere generale, volto a consentire la prosecuzione di un rapporto giuridico oltre la scadenza originariamente prevista.
Essa garantisce elasticità ed efficienza all’azione amministrativa, in quanto consente all’Amministrazione di estendere l’efficacia temporale di un atto amministrativo e, quindi, di continuare a perseguire il fine pubblico ad esso sotteso, senza che sia necessario ripercorrere l’intero iter procedimentale e senza dar seguito ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico coinvolto.
Sebbene tradizionalmente ricompresa nell’esercizio della funzione amministrativa di cui è espressione la determinazione originaria, essa non comporta, dunque, il rilascio di un nuovo atto amministrativo a favore del privato, ma implica una nuova valutazione unicamente riguardo all’opportunità di prolungare l’efficacia del rapporto costituito con il provvedimento originario ed è proprio in questo che si distingue dalla figura diversa della “rinnovazione” dell’atto amministrativo che presuppone la sopravvenuta inefficacia dell’atto iniziale, cui segue una nuova valutazione dell’interesse pubblico o una nuova verifica dei presupposti per l’adozione di un nuovo provvedimento.
In altri termini, la proroga costituisce, perciò, un separato atto amministrativo sul piano formale, ma sul piano sostanziale segna solo la prosecuzione del rapporto già pendente, dovendo non a caso intervenire prima che sia scaduto il provvedimento originario.
Tali princìpi trovano, del resto, conferma anche nella disciplina della proroga dei provvedimenti di VIA dettata dal Codice dell’Ambiente, che, all’art. 25, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, dopo aver disposto che “Il provvedimento di VIA…ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso […]”, prevede che “… Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente”.
In particolare, in prossimità della scadenza del termine di efficacia della VIA, l’interessato ha a sua disposizione due opzioni operative ben differenziate:
- può attivarsi instando, in via preventiva, per la proroga della VIA e conseguire la protrazione della durata del citato documento,
- chiederne la rinnovazione, successivamente alla scadenza del relativo termine di efficacia.
Il dettato dell’art. 25 comma 5 citato è chiaro nel prevedere che un nuovo scrutinio sui presupposti per la VIA può aver luogo solo in quest’ultima ipotesi (cfr. “il procedimento di VIA deve essere reiterato…”) e non invece nel caso di proroga, in cui la valutazione amministrativa si focalizza solo sulla sussistenza dei presupposti per prolungare il termine di efficacia della VIA originaria.
A tale stregua, la proroga, proprio perché intende solo consentire una prosecuzione del rapporto amministrativo al fine di completare l’attuazione di un certo programma di interessi a suo tempo già autorizzato, comporta non solo un procedimento diverso e semplificato rispetto al procedimento di rinnovazione della VIA, ma anche una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione competente più circoscritta e limitata alla possibilità di estendere l’efficacia temporale dell’atto originario, alla luce di eventuali modifiche sostanziali del quadro fattuale e giuridico di riferimento.
Inoltre, quanto alla differenza tra rinnovo e proroga e al preteso errore nel quale sarebbe incorsa l’Amministrazione nel negare quest’ultima i Giudici di Palazzo Spada ricordano che, come ribadito anche di recente dalla Sezione, nel determinarsi su di un’istanza di proroga l’Amministrazione, a differenza di quanto richiesto in sede di rinnovo del provvedimento, è effettivamente chiamata “semplicemente (ad) accertare la non addebitabilità della mancata realizzazione dell’opera autorizzata nel termine previsto alla responsabilità del soggetto richiedente, nonché l’inesistenza di mutamenti del contesto ambientale e normativo tali da escludere la possibilità di estendere l’efficacia temporale dell’originaria valutazione positiva…”.