Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5608/2022, si è pronunciato sui termini di impugnazione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale (Via).
E’ vero che nella vigente disciplina VIA, dopo le recenti modifiche – a differenza del passato – non si rinvengono disposizioni che indichino, esplicitamente, il dies a quo per l’impugnazione dei provvedimenti finali. Tuttavia, oggi come allora è prevista la pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web dell’Autorità competente (art. 25, comma 5, T.U.A.).
Una interpretazione letterale e sistematica del T.U.A., nonché orientata a non pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost., conduce a ritenere che, per un verso, tale formalità non può che essere volta alla conoscibilità del provvedimento a tutti i fini di legge, e, dunque, anche quelli connessi all’impugnazione della VIA; per l’altro, che i “soggetti interessati” sono tutti quelli titolari di una posizione giuridica per la tutela della quale possono impugnare il provvedimento in sede giurisdizionale.