Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 10433/2022, si è pronunciato sugli obblighi del proprietario del terreno a rimuovere i rifiuti rinvenuti nel caso non abbia adottato misure atte a contrastarne l’abbandono.
Pur non sussistendo l’obbligo da parte del proprietario del terreno, oggetto di abbandono di rifiuti, di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l’accesso di ignoti sullo stesso, il proprietario medesimo deve impedire, o comunque, rendere difficoltoso l’accesso sull’area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l’accesso stesso, nonché deve mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione.
Occorre quindi interpretare il disposto dell’art. 192 del DLgs n. 152/2006, alla luce del suo tenore letterale, della sua collocazione sistematica e della ratio legis di tutela dell’interesse pubblico generale alla preservazione dell’ambiente, nel senso che, quando emergano induttivamente elementi di responsabilità del proprietario per la mancata attivazione di misure atte a contrastare l’abbandono dei rifiuti rinvenuti, lo stesso è tenuto a rimuoverli.
Nel caso in esame, il Comune ha dimostrato, dopo un’ampia istruttoria, che non è stato possibile risalire ai soggetti autori dell’abbandono dei rifiuti, ma neppure che è stato possibile individuare la concreta adozione di qualsiasi misura di prevenzione e contrasto dell’abbandono dei rifiuti da parte del proprietario del terreno ininterrottamente titolare della vasta area per più di cinquanta anni.
Pertanto, il CdS ha ritenuto sussistente una colpa in capo al proprietario per la negligenza nell’attività di vigilanza del medesimo terreno, solo in minima parte interessato dall’abbandono dei rifiuti, e per la mancata attivazione di misure idonee riferite alla medesima limitata porzione di terreno.
Vedi anche: Tar, abbandono rifiuti e omessa recinzione proprietario