Consiglio di Stato, responsabilità proprietario area inquinata

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 8702 del 29 dicembre 2021, ha affermato che la P.A. non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica.

Alla stregua del principio “chi inquina paga” la P.A. non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui all’art. 240, I, lett. m) e p), D.Lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dal successivo art. 253, in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare. Il ricorso alla prova presuntiva da parte dell’amministrazione pubblica, nei casi in cui su di essa gravi l’onere di effettuare una completa istruttoria, come in ipotesi di inquinamento, presuppone la dimostrazione da parte dell’amministrazione medesima che gli accertamenti posti in essere sono stati esaustivi e che, nonostante ciò, non si è riusciti – per limiti tecnici o condizioni materiali – a dare la prova diretta del nesso causale fra il fatto dell’inquinamento e una determinata condotta commissiva od omissiva che potrebbe averlo causato.

La qualità di proprietario del sito, ove non sia dimostrata la responsabilità per l’inquinamento, comporta le sole conseguenze giuridiche prescritte dall’art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare l’obbligo di rimborsare le spese per gli interventi effettuati d’ufficio dall’amministrazione “nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi”, ma non l’obbligo di provvedere alla bonifica.

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