Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 865/2025, si è pronunciato sulla qualificazione del materiale da scavo: rifiuto, sottoprodotto o materiale che ha cessato di essere tale.
La tesi secondo cui il materiale impiegato nel ciclo produttivo di un’impresa deve essere qualificato come materia prima anche se scaturisce, quale elemento di risulta, dal ciclo produttivo di un’altra impresa, è smentito dal dato normativo.
L’art. 185, comma 4, d.lgs 152/2006 prevede, in particolare, che “il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, co. 1, lettera a), 184 bis e 184 ter”.
Sulla base della disposizione sopra citata, l’individuazione del regime giuridico del materiale da scavo presuppone la previa qualificazione del medesimo quale rifiuto, sottoprodotto o materiale che ha cessato di essere tale, secondo il seguente ordine:
- a) in via preliminare, occorre valutare se esso costituisca rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), ossia se si tratti di materiale “di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”;
- b) in caso di esito negativo dell’accertamento sub a), occorre valutare se costituisca un sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis in quanto:
- b.1) è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b.2) è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- b.3) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- b.4) l’ulteriore utilizzo è legale;
- c) ove siano soddisfatti i requisiti sub b) il materiale da scavo, ottenuto come sottoprodotto, può essere utilizzato per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché siano rispettate le condizioni stabilite dall’art. 186 ratione temporis vigente, le quali devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista (art. 186 comma 4);
- d) se, invece, il materiale non soddisfa né le condizioni sub a) né quelle b), è possibile escluderne la qualità di rifiuto, sussistendo i presupposti indicati dall’art. 184 ter. In tal caso, potrà essere qualificato come materia prima ed essere reimpiegato senza necessità dell’allegazione di un progetto di riutilizzo.