Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2060 del 22 marzo 2022, si è pronunciato in merito ad un appalto per l’attività di pulizia delle spiagge da rifiuti abbandonati, con conferimento ai punti di raccolta a bordo arenile, affermando che non richiede l’iscrizione all’Albo gestori ambientali per attività di trasporto.
Il T.a.r., aveva già escluso che l’attività affidata fosse riconducibile al concetto giuridico di “trattamento e trasporto di rifiuti” in senso tecnico, la quale soltanto esige l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in Categoria “1F” e Sott. “D7”, giacché l’attività, “limitata alla ricerca, allo smistamento e al deposito temporaneo (e interno) dei rifiuti presenti sull’arenile, è concretamente paragonabile a quella di mera movimentazione di rifiuti all’interno di un cantiere o altra area chiusa, che pacificamente non configura alcun trattamento o trasporto dei rifiuti e, come tale, non richiede l’iscrizione all’Albo nella specifica categoria invocata dalla ricorrente” ed aveva, quindi, respinto il ricorso.
Secondo il Consiglio di Stato, l’oggetto della prestazione è stato correttamente individuato in occasione del primo giudizio quando, in sede di discussione, le parti hanno concordato sulla circostanza che i punti di raccolta dove conferire i rifiuti raccolti sull’arenile erano disposti ai margini della spiaggia all’interno dell’area demaniale.
L’attività dell’appaltatore consiste, quindi, nella pulitura della spiaggia anche con le macchine che possano vagliare l’arenile e nella raccolta dei rifiuti abbandonati sulla spiaggia che, previa differenziazione, devono essere collocati negli appositi punti di raccolta.
Pertanto, non deve essere svolta alcuna attività di trasporto. Anche l’eventuale deposito, che si dovesse attuare prima del conferimento negli appositi punti di raccolta, rientrerebbe nell’ambito di quanto previsto dall’art. 183 lett. bb) cioè nel deposito temporaneo nel luogo dove i rifiuti sono prodotti.
Come affermato dalla sentenza impugnata si tratta di una movimentazione all’interno di un ambito definito, con le stesse modalità con cui il servizio è svolto dai concessionari di tratti del litorale che devono garantire la pulizia del tratto di arenile in concessione e che, diversamente dal Comune, organizzano il servizio in proprio conferendo i rifiuti raccolti nei punti indicati dal gestore del servizio sui rifiuti solidi urbani.