Il Consiglio di Stato, con la sentenza n, 2808/2025, si è pronunciato in merito all‘installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici.
Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Deve ritenersi, pertanto, non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni.
La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del Tar, ha accolto la domanda di annullamento del provvedimento di diniego opposto dalla Commissione locale per il paesaggio comunale alla “Richiesta di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica per l’esecuzione dei lavori di installazione di pannelli fotovoltaici”.
Difatti, il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, per costante giurisprudenza, deve essere adeguatamente giustificato: è, quindi, necessario indicare le ragioni per cui un manufatto non può inserirsi in un contesto e quali sono gli elementi specifici da tutelare con cui contrasterebbe.
Infatti, l’articolo 11, comma 6, del d.p.r. n. 31 del 2017 dispone che “In caso di esito negativo della valutazione … l’amministrazione procedente … ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento”: sotto questo profilo, si legge in sentenza, è mancato anche il c.d. “dissenso costruttivo”.
Inoltre, va aggiunto che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati come opera di pubblica utilità. Questo significa che le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti.
L’installazione del fotovoltaico sul tetto può, infatti, essere vietata in modo assoluto solo nella “aree non idonee” individuate dalla Regione. Negli altri casi, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto deve essere esaminata caso per caso.