Consiglio di Stato, Ordinanze contingibili e urgenti

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2395/2024, si è pronunciato sui presupposti per l’adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti.

Non si possono adottare ordinanze contingibili e urgenti per affrontare situazioni prevedibili e permanenti o in assenza di un’urgenza immediata.

L’adozione di una ordinanza contingibile e urgente è manifestazione di un potere eccezionale esercitabile dal Sindaco nelle ipotesi di incolumità pubblica e sicurezza come ufficiale di governo, con i connessi obblighi di preventiva comunicazione al Prefetto (art. 54, d.lgs.267/2000); detto potere eccezionale può essere esercitato come capo dell’amministrazione comunale nelle ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (art. 50, d.lgs. 267/2000).

Il presupposto per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente, sia che venga adottata dal Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale sia quale ufficiale di governo, è comunque la necessità di provvedere con immediatezza – l’urgenza – in ordine a situazioni eccezionali ed imprevedibili che non possono essere fronteggiate con gli strumenti ordinari, ossia la contingibilità.

Non è pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

Nel caso di specie, la questione controversa riguarda l’ordinanza del Sindaco con cui è stato intimato, ex artt. 50 e 54, co.4, d.lgs. 267/2000, al Consorzio di Bonifica (“soggetto obbligato proprietario del demanio idrico regionale”) ed alla Giunta Regionale (“organo strumentale per la manutenzione degli alvei”) la pulizia, il diserbo e la rimozione di rifiuti presenti sulle aste torrentizie attraversanti il territorio comunale.

Il Consiglio di Stato, accogliendo i ricorsi, ha affermato che l’utilizzo di uno strumento eccezionale non può, in una ottica di responsabilizzazione degli organi tecnici e politici, essere utilizzato per la soluzione di controversie istituzionali che prescindono dall’esercizio delle proprie competenze.

Tra l’altro, dal provvedimento oggetto di impugnativa emerge che vi è stata una corrispondenza con la Regione di cui la prima risalente al 31 ottobre 2018, a fronte dell’ordinanza adottata il 22 luglio 2019; inoltre, già i tempi, invero lunghi tra il sopralluogo (9 luglio) e l’adozione dell’ordinanza (22 luglio), dimostrano l’assenza dell’urgenza nell’adozione della medesima.


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