Consiglio di Stato, modifiche Aia e CSS-combustibile

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8094/2023, si è pronunciato in relazione al carattere “sostanziale o non sostanziale” della modifica Aia nella fattispecie di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile.

Carattere “sostanziale o non sostanziale”

Innanzitutto, i giudici di Palazzo Spada in relazione al carattere “sostanziale o non sostanziale” della modifica Aia hanno ribadito che:

  • “Le valutazioni sottese alla rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e alle relative modifiche implicano il ricorso a nozioni tecnico scientifiche in materia ambientale, connotate da un’ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica proposta, sindacabili dalla giurisdizione amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici“.
  • Ne discende che la definizione di modifica sostanziale, per sua natura, comporta valutazioni discrezionali, da parte dell’amministrazione, soprattutto in relazione all’interpretazione e applicazione della locuzione «effetti negativi e significativi sull’ambiente».
  • Nella prassi la distinzione tra le due categorie di modifiche è costante oggetto di dibattito, ragione per la quale, in diverse occasioni, linee guida regionali hanno stabilito — soprattutto in materia di rifiuti — con valutazione ex ante, in quali casi la modifica debba ritenersi comunque sostanziale, sollevando l’amministrazione procedente da un onere motivazionale che comunque, diversamente, deve ritenersi esistente“.

Fatto

Una società presentava alla Regione, ai sensi dell’art. 29-nonies del dlgs. n. 152/2006, istanza di modifica dell’Aia per l’“introduzione del Combustibile Solido Secondario qualificato come “end of waste” in parziale sostituzione dei combustibili fossili ad oggi impiegati muovendo dal presupposto per cui la modifica in esame rientra nella fattispecie della modifica “non sostanziale”, di cui all’art. 35 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Diversamente, la Regione imponeva alla società appellante di procedere, ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 del dlgs n. 152/2006, a una nuova domanda di autorizzazione ambientale in relazione alla realizzazione di una nuova unità impiantistica per il ricevimento, lo stoccaggio e il dosaggio del CSS-C, in ragione del ritenuto carattere “sostanziale” della modifica.

Decisione

L’articolo 35, comma 3 del dl 77/2021, ispirandosi ad una logica acceleratoria e semplificatoria, eccezionalmente consente a soggetti non autorizzati al recupero e trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l’utilizzazione di CSS-C in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, di formulare domanda di aggiornamento dell’AIA in essere, accelerandone contestualmente la relativa tempistica procedimentale.

Secondo il Consiglio di Stato – rigettando il ricorso presentato dalla società – la citata norma stabilisce in maniera chiara anche quali sono i limiti di operatività di tale semplificatoria procedura di autorizzazione, riconducibili al fatto che gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, e che rispettino i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento il limite di operatività della stessa.

Quando, come è accaduto nella fattispecie in esame, emergono anche solo fondati dubbi, in ordine all’effettiva sussistenza di una o entrambe le predette condizioni di ammissibilità delle modifiche non sostanziali, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di modifica sostanziale ex art. 29 nonies del dlgs n. 152/2006.


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