Consiglio di Stato, discarica rifiuti e garanzie finanziarie

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8268/2024, si è pronunciato in merito alla fattispecie di discarica di rifiuti per la quale sia stata disposta la chiusura e garanzie finanziarie.

La discarica – il cui piano di adeguamento non sia stato approvato e di cui sia stata disposta la chiusuranon è un impianto chiuso, bensì un impianto che non può ricevere ulteriori conferimenti.

Infatti, ai sensi dell’art. 12 comma 3, d.lg. n. 36 del 2003, la discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’ente territoriale competente al rilascio dell’autorizzazione, di cui all’art.10:

  • ha eseguito un’ispezione finale sul sito,
  • ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. l),
  • comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura.

In effetti, fino alla chiusura della discarica nei termini anzidetti, il gestore è responsabile, in conformità all’art. 13 citato della corretta gestione operativa dell’impianto, che prevede:

  • il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione, comprese quelle relative alla chiusura,
  • il rispetto della normativa ambientale (rifiuti, scarichi, acque, emissioni),
  • la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.

La garanzia di gestione operativa (art. 14, comma 1) assicura, dunque, tali adempimenti e deve essere prestata fino alla definitiva chiusura della discarica ai sensi del succitato art. 12, comma 3.

La discarica, infatti, deve essere dotata in ogni fase del suo ciclo (attivazione, gestione, chiusura, post-chiusura) di un’adeguata garanzia finanziaria onde evitare di porre a carico della collettività i costi ed i rischi connessi alla sua gestione. Tale disposizione trova applicazione sia per le discariche nuove e adeguate, sia (e a maggior ragione) per quelle il cui piano di adeguamento non sia stato approvato.

Infatti, non può ammettersi che il principio di precauzione possa non operare nell’ipotesi di discarica il cui piano di adeguamento non sia stato approvato e ritenuta pertanto meritevole di chiusura, ponendosi peraltro in questo caso inammissibilmente ed irragionevolmente a carico della collettività i costi ed i rischi della chiusura di un impianto non adeguabile, così che non possono essere invocati al riguardo i principi costituzionali di cui all’articolo 41 e 53.


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