Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 439 del 24 gennaio 2022, si è pronunciato sulla destinazione d’uso dei siti da bonificare per l’applicazione della Tabella 1 dell’allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 relativa ai valori soglia di contaminazione.
In particolare, la pronuncia verte sulla destinazione d’uso dei siti da bonificare per l’applicazione della Tabella 1 dell’allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 recante: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare.
“La Tabella 1 dell’allegato 7 al Titolo V della parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 individua le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla “specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”; le destinazioni d’uso sono – come detto – quella “a verde pubblico e privato e residenziale” nonché quella “ad uso commerciale e industriale”.
E’ evidente che il legislatore non si è riferito, in tal modo, alla sola specifica destinazione impressa dalle norme urbanistiche (P.R.G. o altri strumenti di pianificazione), bensì ha inteso avere riguardo all’effettivo utilizzo dei terreni ai fini dell’individuazione dei valori soglia di contaminazione; il criterio dell’utilizzo reale e dello stato effettivo dei terreni vale, a maggior ragione, quando non vi sia una specifica destinazione impressa dalle disposizioni urbanistiche ovvero quando tale destinazione sia stata modificata nel corso del tempo”.