Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4079/2023, si è pronunciato sulle certificazioni Iso emesse da società accreditate presso organismo britannico in seguito alla Brexit.
La sentenza, richiamando il parere dell’EA, afferma che non possono essere più utilizzabili negli appalti pubblici, in virtù della Brexit, e quindi i certificati emessi da soggetti accreditati da organismo UK non hanno più valore nelle procedure di gara per appalti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Fatto
La controversia riguardava un appalto in cui una società concorrente era in possesso di una «certificazione sicurezza delle informazioni Iso 27001» rilasciata da «soggetto accreditato presso un ente inglese», che gli riconosceva il punto in graduatoria e di conseguenza l’aggiudicazione dell’appalto innescando il ricorso della prima esclusa.
Il Tar Veneto respingeva la doglianza, statuendo che la certificazione continua ad aver valore nonostante la Brexit, in quanto l’organismo accreditante «benché con sede nel Regno Unito continua comunque a far parte della European Accreditation, organismo di regolazione europea (organizzazione e funzionamento) in materia di accreditamenti e certificazioni di qualità».
Per la risoluzione, il Consiglio ha rimesso la questione ad European Accreditation (EA) chiedendo un parere se l’organismo Uk sia ancora equiparato agli organismi di accreditamento nazionale e, in particolare, se i certificati di qualità rilasciati da soggetti dallo stesso accreditati siano o meno ancora “spendibili nelle pubbliche gare”.
Organismi Uk – Risposta EA
L’EA rispondendo negativamente in sostanza ha affermato che dopo la Brexit, ossia dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’UE, l’organismo Uk non è più equiparabile agli organismi di accreditamento nazionale, né a tal fine si può fare ricorso agli accordi multilaterali che organi extra UE possono stipulare con altri organismi di accreditamento nazionale.
In altre parole EA ha negato che le certificazioni di qualità rilasciate possano essere ritenute conformi al regolamento n. 765 del 2008.
Regolamento (CE) n. 765/2008
A tal riguardo, il regolamento (CE) n. 765/2008 definisce il quadro giuridico per l’organizzazione e il funzionamento del sistema europeo di accreditamento e che ai fini del predetto Regolamento si intende per “<organismo nazionale di accreditamento> l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento”.
Poiché il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE – l’organismo Uk ha cessato di essere un organismo nazionale di accreditamento – i certificati emessi non saranno più considerati una prova di “accreditamento” ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 nell’UE e i certificati e i rapporti emessi dagli Organismi di Valutazione della Conformità (CAB) non sono più riconosciuti dal sistema normativo dell’UE a decorrere dal 1° gennaio 2021: ad esempio gli Organismi Notificati ai fini della Marcatura CE, del Sistema di Scambio di Emissione dell’UE, dei Regolamenti dell’UE in materia di alimenti e mangimi, del Regolamento in materia di sicurezza informatica dell’UE denominato Cybersecurity Act e di altre normative dell’Unione Europea”.
Decisione
Innanzitutto, i giudici di Palazzo Spada rammentano che non è in discussione l’affidabilità dei certificati nei rapporti commerciali all’interno del libero mercato ed il valore degli Accordi multilaterali, quanto la loro spendibilità nel settore regolamentato degli appalti pubblici.
Più in particolare, attraverso l’adesione simili accordi conservano una loro validità per gli ambiti volontari (o “non normativi”) ma non anche per quelli obbligatori (o “normativi”) come il settore dei pubblici appalti.
Con riguardo alle c.d. certificazioni di qualità, sul sistema di accreditamento di cui al Regolamento CE n. 765/2008, sono a tal fine accettati dalle stazioni appaltanti i certificati di qualità rilasciati da soggetti interni o di altri Stati membri (c.d. organismi di valutazione di conformità) il cui accreditamento sia stato a sua volta ottenuto da un organismo di accreditamento unico nazionale o comunque, in via eccezionale, di altri Stati membri (cfr. le deroghe contenute, rispetto al principio dell’unico organismo nazionale di accreditamento, nell’art. 4, par. 2, e nell’art. 7, par. 1, del suddetto Regolamento comunitario).
Ne consegue che, almeno nell’ambito della particolare materia dei pubblici appalti, i certificati rilasciati da soggetti a loro volta accreditati da organismi appartenenti a Paesi extra UE non conservino ulteriormente validità al fine di partecipare a gare o comunque di ottenere simili punteggi premiali: ciò che si registra nel caso di specie proprio per effetto della c.d. BREXIT.