Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1388 del 28 febbraio 2022, si è pronunciato in merito all’individuazione del soggetto responsabile della bonifica di un sito inquinato in caso di società subentrante.
La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando l’istituto della bonifica è stato introdotto nell’ordinamento giuridico, qualora gli effetti dannosi dell’inquinamento permangano al momento dell’adozione del provvedimento.
A tal riguardo, l’inquinamento derivante da materiali di risulta delle lavorazioni chimiche permane nel tempo e non incide sugli oneri di bonifica. L’obbligo di bonifica dei siti inquinati, previsto all’inizio dall’art. 17 d.lgs. n. 22/1997 (poi sostituito dal d.lgs. n. 152/2006), può infatti trovare applicazione anche a fenomeni di inquinamento verificatisi prima della sua entrata in vigore alla sola condizione, presente nel caso di specie, che l’evento “compromissione ambiente” sia ancora attuale.