Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1168/2023, si è pronunciato in tema di inquinamento affermando la responsabilità del proprietario per la bonifica nel caso di mancata vigilanza per impedire ad estranei di penetrare nell’area e di abbandonarvi i rifiuti.
In tema di inquinamento, il proprietario del terreno risponde della bonifica effettuata sul suolo di sua proprietà – nel senso che anch’egli è tenuto ad effettuarla – solidalmente con colui che ha concretamente determinato il danno, pur se affittuario, a titolo di dolo, qualora abbia celato i rifiuti, o di colpa, nell’ipotesi in cui non abbia adottato le cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, ovvero non denunciando, dopo esserne venuto a conoscenza, il fatto alle competenti autorità.
Il Consiglio di Stato ricorda che è’ necessario – affinché possa affermarsi la responsabilità per suolo contaminato del proprietario – dimostrare il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato, giusta anche principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui chi inquina paga.
Tuttavia, al contempo, è richiesto al proprietario un dovere di diligenza media (che è alla base della stessa nozione di colpa) che impone, nei limiti della ragionevolezza e della esigibilità minima, una adeguata, anche se non costante, vigilanza al fine di impedire ad estranei di penetrare nell’area e di abbandonarvi i rifiuti.
Nel caso di specie, secondo i Giudici, l’amministrazione ha adeguatamente dimostrata la violazione dei doveri di vigilanza, improntati a diligenza media, in grado di radicare un sufficiente nesso causale tra condotta e abusiva immissione di rifiuti nell’ambiente.