Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9285/2023, si è pronunciato in materia di Aia in relazione alle modifiche sostanziali/non sostanziali dell’impianto.
Nei procedimenti in materia ambientale il silenzio assenso è escluso e, quindi, l’autorità può intervenire anche successivamente al decorso del termine per la modifica non sostanziale, ex art. 29 nonies del d.l.gs n. 152/2006.
L’art. 29 nonies del d.l.gs n. 152/2006, dispone che il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’art. 5, comma 1, lettera l) e che l’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, oppure, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.
- Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
- Nel caso, invece, di modifiche ritenute “sostanziali”, il gestore deve inviare all’autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, commi 1 e 2. L’art. 29 novies, comma 1, del Codice dell’Ambiente prevede un termine di sessanta giorni entro il quale l’autorità deve pronunciarsi, e in caso di silenzio consente al privato richiedente di procedere a realizzare le modifiche.
Tuttavia la disposizione non preclude espressamente all’autorità competente di intervenire successivamente né afferma che la modifica richiesta debba ritenersi approvata “per silentium” in quanto definitivamente qualificata come “non sostanziale”.
In base alla regola generale dell’art. 20, comma 4, della l. 7 agosto 1990 n. 241, infatti, il silenzio assenso è escluso nei procedimenti in materia ambientale. Una regola diversa dovrebbe essere prevista dalla legge in modo esplicito.
Deve pertanto ritenersi che la norma in esame contempli la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate, non essendo prevista alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione, e senza che venga stabilito con espressioni inequivoche “che decorso detto termine l’autorizzazione richiesta debba intendersi resa. Se il gestore ritiene che la modifica proposta sia “non sostanziale”, egli è tenuto a presentare all’Amministrazione non una richiesta di autorizzazione ma una mera “comunicazione”.
L’Autorità competente è chiamata a valutare la natura della modifica ed eventualmente a notiziare il gestore della necessità di procedere alla presentazione di nuova domanda di autorizzazione. Solo se il primo termine decorre inutilmente le modifiche comunicate potranno essere lecitamente intraprese, ma ciò solo fino ad una diversa determinazione dell’Amministrazione che ritenga necessario lo svolgimento del procedimento di autorizzazione.