CLP, nuove modifiche al Regolamento (CE) n. 1272/2008

Pubblicato nella GUUE del 20 novembre 2024 il Regolamento (UE) 2024/2865 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP).

Il regolamento, in vigore dal 10 dicembre 2024 e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, chiarisce le norme in materia di etichettatura delle sostanze chimiche e le adatta a varie forme di commercio (ad esempio, commercio online o vendita di prodotti sfusi presso stazioni di ricarica).

Inoltre, promuove inoltre la circolarità dei prodotti chimici, rende più chiare e di più facile lettura le etichette (anche quelle digitali) e garantisce un più elevato livello di protezione dai pericoli chimici.

Tra le modifiche apportate al regolamento CLP, in particolare si segnalano:

– all’articolo 1 (Scopo e ambito di applicazione), paragrafo 1, è aggiunta la lettera f) che prescrive l’obbligo per gli utilizzatori a valle, gli importatori e i distributori di cui all’articolo 45, paragrafi 1 ter e 1 quater, di trasmettere agli organismi designati conformemente all’allegato VIII informazioni utili per una risposta di emergenza sanitaria adeguata, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle miscele;

– all’articolo 2 (Definizioni) sono aggiunte le definizioni:

  • stime della tossicità acuta”: i valori numerici utilizzati per classificare le sostanze e le miscele in una delle quattro categorie di pericolo di tossicità acuta in base alla via di esposizione per via orale, cutanea o per inalazione;
  • supporto dati”: un simbolo di codice a barre lineare, un simbolo bidimensionale o un altro mezzo di acquisizione automatica di dati di identificazione che può essere letto da un dispositivo;
  • ricarica”: l’operazione mediante la quale un consumatore o un utilizzatore professionale riempie un imballaggio con una sostanza o miscela pericolosa offerta da un fornitore nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  • stazione di ricarica”: un luogo in cui un fornitore offre ai consumatori o agli utilizzatori professionali sostanze o miscele pericolose che possono essere acquistate tramite ricarica, manualmente o tramite apparecchiature automatiche o semiautomatiche;

– all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo «11. Una sostanza o miscela è immessa sul mercato solo se un fornitore stabilito nell’Unione, che è identificato sull’etichetta, nel corso di un’attività industriale o professionale soddisfa le prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda le sostanze o la miscela in questione.»

– al titolo III è aggiunto il Capo 3 (Formati dell’etichettatura) che disciplina l’etichettatura fisica e digitale (articolo 34 bis) e reca disposizioni per l’etichettatura digitale (articolo 34 ter);

– aggiunto l’articolo 48 bis (Offerte di vendita a distanza) che dispone: “quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, l’offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17”.

Da ultimo, il regolamento in commento apporta modifiche agli allegati I, II, VI e VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il regolamento, come dispone l’articolo 2, entra in vigore il 10 dicembre 2024, tranne alcune disposizioni che si applicheranno dal 1 luglio 2026 e altre dal 1 gennaio 2027.


Regolamento Unione Europea 23 ottobre 2024, n. 2865

Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)

Vedi anche la New: CLP, il Consiglio UE ha adottato il nuovo Regolamento

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