Reintrodotto dal DL 57/2023, in vigore dal 30 maggio 2023, il criterio premiante della Certificazione della Parità di genere UNI Pdr 125:2022 rilasciata da organismi accreditati nell’ambito degli appalti pubblici invece dell’autocertificazione.
Il DL 57/2023 recante “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico” all’art. 2, interviene sul nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) modificando le disposizioni in materia di certificazione della parità di genere.
I provvedimenti in materia
La materia è stata oggetto di diversi interventi normativi.
- La Legge 162/2021 ha istituito, modificando il Codice delle pari opportunità, la certificazione della parità di genere, prevista dalla Missione 5 del PNRR.
- Il Decreto del Dipartimento per le pari opportunità del 29 aprile 2022 ha stabilito che i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere sono quelli previsti dalla UNI Pdr 125:2022, rilasciata da organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008.
- Il DL 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 79/2022, ha previsto un meccanismo premiante nel Codice dei contratti pubblici, ovvero un maggior punteggio nei processi di selezione, per gli operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere secondo la UNI Pdr 125:2022.
- Il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 marzo 2023, aveva mantenuto tale meccanismo premiante, ma aveva stabilito che il rispetto dei requisiti di parità di genere potesse essere dimostrato anche mediante autocertificazione.
- Il DL 57/2023 ha invece eliminato dal nuovo Codice il riferimento all’autocertificazione.
In conclusione, come avvenuto fino a oggi, il rispetto dei requisiti di parità – al fine di ottenere un punteggio premiante nell’ambito degli appalti pubblici – è attestato solo mediante la certificazione UNI Pdr 125:2022 rilasciata da organismi accreditati.
Si riporta il comma 1 dell’art. 2 – Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. All’articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parita’ di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per ‘adozione di politiche tese al raggiungimento della parita’ di genere comprovata dal possesso della certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».
Sito internet: Accredia
Decreto Legge del 29 maggio 2023, n. 57 –> GU n. 124 del 29 maggio 2023
Misure urgenti per gli enti territoriali, nonche’ per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.