I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 (fissata al 31 marzo 2022), conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.
Lo ricorda il Ministero nel portale dedicato F-GAS con la notizia pubblicata il 31 marzo 2022, che si riporta:
A seguito della pubblicazione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza“, fissata al 31 marzo 2022 e in considerazione di quanto stabilito dal Ministero della Transizione Ecologica nella Circolare del 24 dicembre 2020, si rende noto che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) avranno validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza (29 giugno 2022).
Oltre tale data (29 giugno 2022) tutti i certificati scaduti non saranno più validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, così come previsto dalla normativa vigente.