Pubblicato nella GUUE del 18 marzo 2025 il Regolamento (UE) 2025/486 che disciplina le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
In particolare, il regolamento, che si applica dal 28 marzo 2025, in attuazione del regolamento (UE) 2023/956 (Regolamento CBAM), disciplina le modalità e le condizioni di ottenimento della qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato”, ossia il soggetto autorizzato da un’autorità competente a importare le merci nel territorio doganale dell’Unione.
Il regolamento CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) disciplina le emissioni di gas a effetto serra incorporate in determinate merci (elencate nell’allegato I), al momento della loro importazione nel territorio doganale dell’Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio riducendo così le emissioni di carbonio globali.
Le procedure per la domanda volta ad ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato sono espletate tramite il registro CBAM in formato elettronico e la domanda deve essere valutata dall’autorità competente entro 120 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
L’autorità competente:
- nel caso respinga la domanda per la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ne informa il richiedente e offre la possibilità di presentare osservazioni;
- nel caso di decisione positiva, registra la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato nel registro CBAM che ha efficacia dalla data della registrazione stessa e il richiedente ne riceve notifica.
Regolamento Unione Europea 17 marzo 2025, n. 486
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, del 17 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato