La Corte di Cassazione, con la Sentenza 42297/2022, si è pronunciata sulla fattispecie di trasporto in forma ambulante affermando che nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi non si applica la deroga prevista dall’art. 266, comma 5 dlgs 152/06.
La Corte ha ribadito che per la raccolta e il trasporto dei rifiuti in forma ambulante (soggetti muniti di licenza per il commercio ambulante) non si applica la deroga dall’art. 266, comma 5 dlgs 152/06 (Testo Unico Ambientale) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.
Considerate le finalità perseguite con la deroga di cui all’art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06, tali categorie particolari di rifiuti quali quelli pericolosi, separatamente apprezzate dal legislatore per la loro particolarità, non possono rientrare tra quelle considerate ai fini della deroga medesima, se non altro perché la loro gestione risulta disciplinata in ragione della particolarità del rifiuto, prevedendosi, ad esempio, specifiche disposizioni per la raccolta ed il trasporto, cosicché deve escludersi che tali rifiuti possano essere raccolti, trasportati e commercializzati in forma ambulante in deroga, quindi, non soltanto alle disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 del d.lgs. 152/06 ma anche ad altre disposizioni appositamente dettate per categorie particolari di rifiuti.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso l’applicabilità dell’art. 266, co. 5, D.lgs. n. 152 del 2006 difettando la dimostrazione del fatto che l’imputato avesse l’autorizzazione ad esercitare in forma ambulante l’attività di rigattiere.
Peraltro, dallo stesso capo di imputazione risultava che il reo trasportasse anche rifiuti pericolosi, ciò che escluderebbe comunque l’operatività della deroga di cui all’art. 266, co. 5, TUA.