Cassazione penale, sversamento acque reflue e caso fortuito

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5817 del 18 febbraio 2022, si è pronunciata sulla fattispecie di sversamento di acque reflue, con superamento dei limiti, escludendo il caso fortuito in difetto delle manutenzioni periodiche e dei controlli dell’impianto.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non ricorre il caso fortuito, costituente causa di esclusione dell’elemento soggettivo del reato, quanto l’agente abbia dato causa al fatto con la sua condotta negligente o imprudente: principio che ha trovato puntuale applicazione anche in materia di tutela dell’inquinamento, e specificamente in tema di sversamento di acque reflue.

Per il ricorrente, esistevano i presupposti per il riconoscimento del caso fortuito adducendo:

  • che i risultati delle analisi sono stati condizionati dall’assenza di piogge nel periodo rilevante e che la richiesta alla Provincia di proroga del termine per l’accertamento, in considerazione del periodo di siccità, spettava alla società incaricata allo svolgimento delle analisi, la quale però non si è avveduta della irregolarità dei valori rispetto a quanto richiesto dalla normativa ambientale;
  • che il ritenuto difetto delle manutenzioni periodiche e dei controlli dell’impianto è discutibile stante l’assenza di rilievi effettuati in proposito da parte dell’ARPA, dalla ex Provincia o da altro ente.

Diversamente, secondo i Giudici di legittimità, la Corte d’appello, in particolare, ha rappresentato (correttamente) che:

  • l’impianto non è stato sottoposto alle periodiche manutenzioni ed ai controlli, stante l’assenza delle pertinenti annotazioni nell’apposito registro;
  • non sono stati predisposti i presidi necessari volti ad evitare le fuoriuscite di sostanze inquinanti dai mezzi che transitavano all’interno dell’insediamento;
  • il superamento dei valori limite è stato rilevato contemporaneamente non su uno, bensì su due scarichi, nonostante questi fossero del tutto scollegati e distanti tra loro;
  • non può dirsi certa l’assenza di piogge nel periodo di effettuazione delle analisi, come indicato nell’autorizzazione, sia perché il titolare della ditta incaricata per il controllo dei valori limite ha prima ammesso la presenza di pioggia, e solo dopo ha detto di non ricordare la circostanza, sia perché, in caso di assenza di precipitazioni, gli interessati avrebbero potuto segnalare l’inconveniente alla Provincia ed ottenere una proroga, secondo quanto espressamente previsto.

Di conseguenza, lo sversamento di acque reflue contenenti sostanze pericolose in misura superiore ai limiti consentiti dalla normativa è da attribuire alla condotta negligente degli imputati, quali titolari della ditta responsabile dello scarico, e non al caso fortuito, in quanto hanno colpevolmente omesso i controlli periodici in ordine al buon funzionamento degli impianti.


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