La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 385 del 10 gennaio 2023, si è pronunciata sui sottoprodotti derivanti da animali idonei al consumo umano, ma ad esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggio o perché scaduti.
I sottoprodotti derivanti da animali idonei al consumo umano, ma ad esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggio o perché scaduti, possono certamente essere trattati ed impiegati come sottoprodotti, ma solo in quanto siano assicurati alla precise condizioni previste per tale destinazione; laddove invece tali condizioni vengano macroscopicamente disattese, correttamente detti materiali non possono che essere considerati come “rifiuti” e sottoposti alla relativa disciplina, esattamente come lo sarebbero e lo sono ove sin dall’inizio non destinati al recupero e riutilizzo, ma al contrario convogliati allo smaltimento.
Nel caso di specie, il procedimento riguarda il sequestro preventivo, che traeva origine da un’attività investigativa finalizzata alla verifica della regolarità gestionale degli allevamenti di suini destinati al circuito tutelato delle filiere DOP. In particolare, era emerso – nella prospettazione accusatoria – una serie di irregolarità, tra cui il fatto che i suini allevati presso le due società, destinati al circuito tutelato delle filiere DOP, venivano alimentati con mangime irregolare.