Cassazione penale, scarti di origine animale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47690/2023, si è pronunciata sugli scarti di origine animale affermando che sono sottratti alla disciplina dei rifiuti e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002 solo se qualificabili come sottoprodotti, ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006.

Gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 2006 (attualmente ai sensi dell’art. 184 bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006); diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti.

Anche gli scarti di origine animale possono, dunque, essere considerati sottoprodotti solamente se, come ora stabilito dall’art. 183, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 152 del 2006, soddisfano le condizioni di cui all’articolo 184 bis, comma 1) e cioè se:

  • a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  • b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  • c) la sostanza o l’oggetto puo’ essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  • d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana, o rispettano i criteri stabiliti in base al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 bis, comma 2.

Tale conclusione è stata ribadita anche alla luce del Regolamento 1069/2009/CE recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”.


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