La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20734 del 27 maggio 2022, si è pronunciata sull’individuazione del perimetro delle responsabilità penali gravanti sulla figura dell’intermediario nella gestione dei rifiuti.
Secondo la Corte, incombe sull’intermediario, chiamato a disporre per conto dell’impresa lo smaltimento ovvero il recupero dei rifiuti dalla stessa detenuti, non solo l’individuazione dei soggetti dotati dei titoli abilitativi necessari a gestire i rifiuti in uscita dall’impresa di provenienza, ma ancor prima il controllo sulla loro corretta classificazione da parte della stessa impresa in base alla loro tipologia e alle loro caratteristiche.
Nel settore dei rifiuti vige il principio, sotteso all’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente di diretta derivazione dalla normativa comunitaria basata sulla regola del “chi inquina paga”, della “responsabilità condivisa” e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dal combinato disposto degli artt. 178 e 188 d.Igs. 152/2006, che grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti, comprensivo di tutte le attività di produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, e che si estende al di là della sfera di operatività della condotta del singolo, chiamato a rispondere per omesso controllo anche dell’operato di tutti i soggetti le cui condotte si intersechino con la propria.
Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale che ha rigettato l’appello dell’intermediario, gravemente indiziato per il reato di traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies cod. pen. in concorso con altri coindagati, avverso la misura interdittiva disposta nei suoi confronti del divieto, per la durata di otto mesi, di esercizio di attività di impresa nello specifico settore dei rifiuti.