La Corte di Cassazione, con la Sentenza n 9006/2022, si è pronunciata in merito alla responsabilità 231/2001 di una società in caso di cancellazione dal registro delle imprese affermando che non ne determina l’estinzione dell’illecito ad essa addebitato.
La Corte, in consapevole contrasto con il precedente di legittimità richiamato dalla ricorrente, ha affermato il seguente principio di diritto:
“La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.
Sottolinea la Corte, quando il legislatore ha voluto introdurre cause di estinzione della responsabilità degli enti lo ha fatto in maniera esplicita, inoltre le Sezioni unite penali hanno affermato in passato «In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d.Igs. n. 231 del 2001» e non si comprende la ratio di un diverso trattamento della cancellazione della società, da cui discenderebbe l’estinzione dell’illecito amministrativo contestato all’ente, rispetto al caso di dichiarazione di fallimento.